Art. 4. Requisiti relativi all'area interessata dall'intervento 1. L'area da sottoporre a bonifica deve essere inclusa nei confini del territorio di un solo comune. 2. Nel caso in cui la contaminazione ricada ad una distanza inferiore a dieci metri dalle sponde o dal piede degli argini dei corsi d'acqua, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, Art. 97 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), e acquisito specifico parere da parte dell'amministrazione competente. 3 Qualora in fase di realizzazione degli interventi venissero a mancare i requisiti previsti o si riscontrasse la contaminazione delle acque sotterranee, o dei corsi d'acqua superficiali, sono adottate le procedure previste all'Art. 10 del decreto ministeriale n. 471/1999.