Art. 4.
       Requisiti relativi all'area interessata dall'intervento
    1.  L'area  da  sottoporre  a  bonifica  deve  essere inclusa nei
confini del territorio di un solo comune.
    2.  Nel  caso  in  cui  la  contaminazione ricada ad una distanza
inferiore  a  dieci  metri  dalle sponde o dal piede degli argini dei
corsi  d'acqua,  ai  sensi  del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
Art.  97  (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche  delle diverse categorie), e acquisito specifico parere da
parte dell'amministrazione competente.
    3  Qualora  in fase di realizzazione degli interventi venissero a
mancare  i  requisiti  previsti  o  si riscontrasse la contaminazione
delle  acque  sotterranee,  o  dei  corsi  d'acqua superficiali, sono
adottate  le  procedure previste all'Art. 10 del decreto ministeriale
n. 471/1999.