Art. 5. Requisiti relativi alle caratteristiche delle sostanze inquinanti 1. Gli interventi di bonifica e ripristino possono essere effettuati solo in assenza di pericoli di esplosione ed in ambienti contraddistinti da assenza di apprezzabili valori di esplosivita' o infiammabilita'. 2. Gli interventi possono essere effettuati solo per quelle sostanze contaminanti il suolo indicate nell'allegato 4 del presente regolamento, ossia che hanno un limite di concentrazione superiore o uguale a due mg/Kg nella colonna B della tabella 1 dell'allegato 1 del decreto ministeriale n. 471/1999. 3. In caso di asportazione dei terreni inquinati, il volume di terreno massimo da asportare e di cento metri cubi.