Art. 5.
  Requisiti relativi alle caratteristiche delle sostanze inquinanti
    1.  Gli  interventi  di  bonifica  e  ripristino  possono  essere
effettuati  solo  in assenza di pericoli di esplosione ed in ambienti
contraddistinti  da  assenza di apprezzabili valori di esplosivita' o
infiammabilita'.
    2.  Gli  interventi  possono  essere  effettuati  solo per quelle
sostanze  contaminanti il suolo indicate nell'allegato 4 del presente
regolamento,  ossia che hanno un limite di concentrazione superiore o
uguale  a  due  mg/Kg nella colonna B della tabella 1 dell'allegato 1
del decreto ministeriale n. 471/1999.
    3.  In  caso  di asportazione dei terreni inquinati, il volume di
terreno massimo da asportare e di cento metri cubi.