Art. 6.
                      Disposizioni procedurali
    1.   Entro  trenta  giorni  dall'evento  che  ha  determinato  il
superamento  dei  valori di concentrazione limite accettabili o dalla
situazione  di pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori
limite  accettabili  della contaminazione dei suoli, o dalla notifica
dell'ordinanza   di  cui  all'Art.  8  del  decreto  ministeriale  n.
471/1999,  il  soggetto  che  intende procedere alla bonifica per gli
interventi di cui all'Art. 1 e' tenuto a trasmettere al comune:
      a) a dichiarazione di esistenza dei requisiti di cui all'Art. 5
del presente regolamento;
      b) il progetto definitivo di bonifica redatto secondo i criteri
progettuali di cui all'Art. 7.
    2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione del progetto il
comune  puo'  richiedere  integrazioni  e  stabilire  prescrizioni  e
modalita'  di  esecuzione  dei  lavori  o impedire l'esecuzione degli
stessi,  se  i lavori non rispettano i criteri stabiliti dal presente
regolamento.
    3.  Il tempo necessario per realizzare gli interventi di bonifica
non puo' essere superiore a trenta giorni.
    4.  Entro  quindici  giorni  dalla  conclusione  dei  lavori,  il
direttore  dei lavori deve trasmettere a Regione, provincia, comune e
dipartimento  ARPA  competenti  per  territorio  la  relazione di cui
all'Art. 8.