Art. 6. Disposizioni procedurali 1. Entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla situazione di pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori limite accettabili della contaminazione dei suoli, o dalla notifica dell'ordinanza di cui all'Art. 8 del decreto ministeriale n. 471/1999, il soggetto che intende procedere alla bonifica per gli interventi di cui all'Art. 1 e' tenuto a trasmettere al comune: a) a dichiarazione di esistenza dei requisiti di cui all'Art. 5 del presente regolamento; b) il progetto definitivo di bonifica redatto secondo i criteri progettuali di cui all'Art. 7. 2. Entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto il comune puo' richiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalita' di esecuzione dei lavori o impedire l'esecuzione degli stessi, se i lavori non rispettano i criteri stabiliti dal presente regolamento. 3. Il tempo necessario per realizzare gli interventi di bonifica non puo' essere superiore a trenta giorni. 4. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, il direttore dei lavori deve trasmettere a Regione, provincia, comune e dipartimento ARPA competenti per territorio la relazione di cui all'Art. 8.