Art. 7.
                         Criteri progettuali
    1.   Il   progetto   presentato   deve   essere   firmato  da  un
professionista abilitato e deve contenere i seguenti documenti:
      a) risultati  delle  analisi  chimico-fisiche  e  di ogni altro
tipo,   gia'   effettuate   sul   sito,   descrivendo  il  metodo  di
campionamento, la localizzazione dei punti e le metodiche analitiche;
      b) corografla  dell'area  di  intervento  prodotta  sulla  base
topografica tecnica regionale (scala 1:10.000);
      c) piano  delle indagini da attuare per definire tipo, grado ed
estensione dell'inquinamento;
      d) estratto cartografico dello strumento urbanistico vigente;
      e) estratto   catastale   con   evidenziati  i  mappali,  anche
parzialmente, ricadenti sull'area;
      f) eventuali  atti  amministrativi  e giudiziari riguardanti il
sito;
      g) descrizione  dettagliata  degli  interventi  che  si intende
eseguire per la bonifica e il ripristino ambientale del sito;
      h) stima  dei quantitativi di terreno destinati a smaltimento o
trattamento;  se  i  terreni  inquinati fuoriescono dal perimetro del
sito,   e'  obbligatorio  destinare  i  terreni  a  smaltimento  o  a
trattamento  in appositi impianti autorizzati ai sensi degli articoli
27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997;
      i) piano   delle   indagini  e  delle  prove  per  il  collaudo
dell'intervento.