Art. 7. Criteri progettuali 1. Il progetto presentato deve essere firmato da un professionista abilitato e deve contenere i seguenti documenti: a) risultati delle analisi chimico-fisiche e di ogni altro tipo, gia' effettuate sul sito, descrivendo il metodo di campionamento, la localizzazione dei punti e le metodiche analitiche; b) corografla dell'area di intervento prodotta sulla base topografica tecnica regionale (scala 1:10.000); c) piano delle indagini da attuare per definire tipo, grado ed estensione dell'inquinamento; d) estratto cartografico dello strumento urbanistico vigente; e) estratto catastale con evidenziati i mappali, anche parzialmente, ricadenti sull'area; f) eventuali atti amministrativi e giudiziari riguardanti il sito; g) descrizione dettagliata degli interventi che si intende eseguire per la bonifica e il ripristino ambientale del sito; h) stima dei quantitativi di terreno destinati a smaltimento o trattamento; se i terreni inquinati fuoriescono dal perimetro del sito, e' obbligatorio destinare i terreni a smaltimento o a trattamento in appositi impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997; i) piano delle indagini e delle prove per il collaudo dell'intervento.