Art. 8.
                  Relazione e dichiarazioni finali
    1.  Al  termine  dei  lavori,  il responsabile tecnico dei lavori
trasmette a Regione, provincia, comune e dipartimento ARPA competenti
per  territorio  una  relazione  asseverata  costituita  dai seguenti
documenti:
      a) dichiarazione   di   aver  rispettato  quanto  previsto  dal
progetto  trasmesso  e  successive  integrazioni  concordate  con  il
comune;
      b) dichiarazione  di  non aver rilevato la presenza di sostanze
estranee a quelle indicate nell'allegato 4;
      c) risultati   delle  indagini  prima  e  dopo  l'intervento  e
relazione sui risultati ottenuti;
      d) relazione  sui  quantitativi di rifiuti e terreni smaltiti o
trattati, riportando l'impianto di conferimento e i costi effettivi;
      e) eventuali  atti  amministrativi  e giudiziari riguardanti la
contaminazione e la successiva bonifica;
      e) formulari dei rifiuti prodotti con la bonifica, destinazione
finale dei poli di smaltimento o trattamento.
    2.   Per   effetto  di  tale  dichiarazione  e  a  seguito  della
comunicazione  da  parte  del  dipartimento  dell'ARPA  competente in
merito  al  rispetto  di  quanto  previsto  nella relazione di cui al
comma 1,  la  Regione dispone la cancellazione del sito dall'anagrafe
dei   siti  da  bonificare,  predisposta  ed  aggiornata  sulla  base
all'arti. 17 del decreto ministeriale n. 471/1999.