Art. 8. Relazione e dichiarazioni finali 1. Al termine dei lavori, il responsabile tecnico dei lavori trasmette a Regione, provincia, comune e dipartimento ARPA competenti per territorio una relazione asseverata costituita dai seguenti documenti: a) dichiarazione di aver rispettato quanto previsto dal progetto trasmesso e successive integrazioni concordate con il comune; b) dichiarazione di non aver rilevato la presenza di sostanze estranee a quelle indicate nell'allegato 4; c) risultati delle indagini prima e dopo l'intervento e relazione sui risultati ottenuti; d) relazione sui quantitativi di rifiuti e terreni smaltiti o trattati, riportando l'impianto di conferimento e i costi effettivi; e) eventuali atti amministrativi e giudiziari riguardanti la contaminazione e la successiva bonifica; e) formulari dei rifiuti prodotti con la bonifica, destinazione finale dei poli di smaltimento o trattamento. 2. Per effetto di tale dichiarazione e a seguito della comunicazione da parte del dipartimento dell'ARPA competente in merito al rispetto di quanto previsto nella relazione di cui al comma 1, la Regione dispone la cancellazione del sito dall'anagrafe dei siti da bonificare, predisposta ed aggiornata sulla base all'arti. 17 del decreto ministeriale n. 471/1999.