Regolamento  per la disciplina degli incentivi per la progettazione e
realizzazione  di  lavori pubblici, ai sensi dell'Art. 11 della legge
regionale  31  maggio  2002,  n.  14  «Disciplina organica dei lavori
                             pubblici».

                               Capo I

                        Disposizioni generali

                               Art. 1.
                 Oggetto e finalita' del regolamento

    1.  Il  presente  regolamento stabilisce i criteri e le modalita'
per  il  riconoscimento  e  la  liquidazione  degli  incentivi per la
redazione  di  progetti  di  opere  o di lavori pubblici e di atti di
pianificazione  ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale 31 maggio
2002,  n.  14  (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive
modificazioni ed integrazioni.
    2.    L'attribuzione    dell'incentivo    e'   finalizzata   alla
valorizzazione della professionalita' interna del personale regionale
in servizio.
    3.  Gli  enti  cui  e' assegnato personale regionale applicano il
presente regolamento secondo i rispettivi ordinamenti.
                               Capo II

                     Attivita' di progettazione

                               Art. 2.
            Applicazione per l'attivita' di progettazione

    1.  La somma di cui all'Art. 11, comma 1 della legge regionale n.
14/2002  e'  computata,  rispetto alla percentuale dell'1,5% prevista
dal medesimo articolo:
      a) nella   misura   del   100%   per  opere  o  lavori  fino  a
Euro 150.000,00;
      b) nella  misura del 93% per opere o lavori tra Euro 150.000,00
ed Euro 750.000,00;
      c) nella misura dell'80% per opere o lavori tra Euro 750.000,00
ed Euro 5.000.000,00;
      d) nella    misura   del   73%   per   opere   o   lavori   tra
Euro 5.000.000,00 ed Euro 25.000.000,00;
      e) nella   misura   del   67%   per   opere   o   lavori  oltre
Euro 25.000.000,00.
    2.   Il   calcolo   si  effettua  in  misura  scalare  applicando
all'importo  posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere
direttamente  sugli  stanziamenti  per  la  realizzazione dei singoli
lavori  negli  stati  di previsione della spesa le aliquote derivanti
dall'applicazione delle misure percentuali di cui al comma 1 relative
ai  vari  scaglioni  interi,  sommando  gli  importi cosi' ottenuti e
aggiungendo  a  questi  l'importo  derivante  dall'applicazione della
successiva aliquota all'eccedenza.
    3. Nel caso di lavori in affidamento diretto o in amministrazione
diretta  il calcolo si effettua con le modalita' indicate nei commi 1
e  2  sulla  base  del  costo  complessivo dei lavori, con esclusione
dell'imposta   sul   valore   aggiunto   (I.V.A.),   individuato  nel
provvedimento di approvazione del quadro economico.
    4.  Analogo  computo  e'  effettuato  anche  per  le opere, i cui
stanziamenti  sono  a carico dei bilanci degli enti regionali o delle
gestioni fuori bilancio della Regione.
    5. Nei casi di somma urgenza dichiarata con provvedimento formale
dell'amministrazione   regionale   o  dello  Stato,  l'accantonamento
dell'incentivo  puo'  essere effettuato in via preventiva sulla stima
iniziale dei costi predisposta per l'affidamento dei lavori.
    6.  La  percentuale dell'1,5% e' maggiorata nel limite massimo di
un  ulteriore  1% rapportato alle stesse misure percentuali di cui al
comma 1,  seguendo  le modalita' di calcolo dei commi 2 e 3, nel caso
in  cui  si  realizzino le condizioni previste dall'Art. 11, comma 1,
ultimo periodo della legge regionale n. 14/2002.
    7.  Gli  incentivi  determinati  ai  sensi  dei  commi 1 e 6 sono
riconosciuti  per  la  progettazione, come definita dall'Art. 8 della
legge  regionale  n.  14/2002,  di opere di costruzione, demolizione,
recupero,  ristrutturazione,  restauro  e  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria,  nonche'  di  impianti,  anche  di  presidio  e difesa
ambientale  e  di  ingegneria  naturalistica,  di cui dall'Art. 2 del
regolamento  di  attuazione  della legge regionale n. 14/2002 emanato
con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
I  medesimi  incentivi  sono  previsti anche per le varianti in corso
d'opera  di  cui  all'Art.  27  della  legge regionale n. 14/2002, ad
esclusione  della  previsione  contenuta al comma 1, lettera e) dello
stesso articolo.
    8.  Per  i  progetti  di  cui  al  comma 1,  lettere d) ed e), e'
possibile  attribuire  un  incremento  fino  a raggiungere il massimo
dell'1,5%,  ovvero, in presenza delle condizioni di legge, il massimo
del   2,5%,  qualora  venga  attestata  dal  responsabile  unico  del
procedimento  almeno  una  delle  cause  di  complessita'  di seguito
indicate:
      a) multidisciplinarieta'  del  progetto:  ipotesi  in  cui alla
redazione  del  progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e
se,   quindi,   lo   stesso   e'  costituito  da  piu'  sottoprogetti
specialistici;
      b) accertamenti   e   indagini:  ipotesi  di  ristrutturazione,
adeguamento  e  completamento  e in generale se gli studi preliminari
del  progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state
difficolta'   operative   e   logistiche  nel  corso  delle  indagini
preliminari e degli accertamenti;
      c) soluzioni   tecnico-progettuali:   ipotesi  di  adozione  di
soluzioni  progettuali che hanno richiesto studi o articolazioni piu'
o  meno  originali  o  impiego  di  materiali  o tecniche costruttive
sperimentali  o  originali  sui  quali  sono stati effettuati studi o
sperimentazioni;
      d) progettazione  per  stralci: ipotesi di difficolta' connesse
alla redazione di stralci funzionali con particolare riferimento alla
complessita' delle calcolazioni e computistiche occorrenti.
                               Art. 3.
          Affidamento degli incarichi per la progettazione

    1.  L'affidamento  degli incarichi di cui all'Art. 11 della legge
regionale   n.  14/2002  e'  effettuato  con  decreto  del  direttore
centrale,   o   equiparato,   preposto   alla   struttura  attuatrice
dell'intervento.  Con  tale atto e su proposta del responsabile unico
del  procedimento,  si  indicano  i nominativi degli incaricati delle
singole  attivita'  necessarie  per  la realizzazione dell'opera. Nel
caso  in  cui il responsabile unico sia, ai sensi dell'Art. 50, comma
3, della legge regionale n. 14/2002, il coordinatore di una struttura
stabile a tal fine costituita, la scelta degli incaricati deve essere
avallata anche dal direttore immediatamente sovraordinato.
    2.  Il  suddetto personale, in possesso dei titoli previsti dalla
legge  per  poter  progettare,  redigere  il  piano  della sicurezza,
dirigere  i  lavori, collaudare, ovvero delle capacita' professionali
necessarie    per    fornire    idonea   collaborazione   di   natura
tecnico-amministrativa,  e'  prioritariamente individuato nell'ambito
dei  dipendenti  in  servizio presso la direzione centrale attuatrice
dell'intervento.  L'affidamento  degli  incarichi e' effettuato sulla
base  del principio di un'equa distribuzione e un equo utilizzo delle
professionalita' e delle risorse disponibili.
    3.  L'atto  di  conferimento  e  le  eventuali  modifiche  devono
motivatamente  indicare  inoltre  i  compiti assegnati a ciascuno dei
soggetti   individuati,  nonche'  le  parti  di  attivita'  che  sono
assegnate  a personale esterno e che, conseguentemente, costituiranno
economie.
    4.  Partecipano  alla  ripartizione dell'incentivo con diritto al
riconoscimento  di  una quota percentuale compresa tra un minimo e un
massimo come di seguito indicati:
      a) il responsabile unico del procedimento: dal 5% al 10%;
      b) il  personale  che  appartiene all'ufficio di progettazione,
individuato  nei  soggetti  che svolgono le attivita' necessarie alla
realizzazione  delle  fasi  preliminare,  definitiva  ed esecutiva, i
quali  assumono, con la sottoscrizione di atti e di provvedimenti, la
diretta  e  personale  responsabilita'  del progetto o di qualche suo
elemento: dal 30% al 70%;
      c) il  personale  che  appartiene  all'ufficio di direzione dei
lavori,   ricomprendente   il   direttore  dei  lavori,  i  direttori
operativi,   gli  ispettori  di  cantiere  e  il  coordinatore  della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: dal 15% al 40%;
      d) il  personale  che  appartiene  all'ufficio di collaudo: dal
2,5% al 7,5%;
      e) il  personale tecnico e amministrativo che, pur collaborando
allo  svolgimento  delle  attivita'  compiute dagli incaricati di cui
sopra,  non ha assunto la piena e diretta responsabilita' degli atti,
degli elaborati o dei provvedimenti: dal 2,5% al 20%.
    5.   Per   gli   interventi   di  somma  urgenza  dichiarati  con
provvedimento  formale da parte dell'amministrazione, per le seguenti
attivita',  la  quota percentuale dell'incentivo e' ricompresa tra un
minimo e un massimo di seguito indicati:
      a) ufficio di progettazione: dal 20% al 50%;
      b) ufficio di direzione dei lavori: dal 20% al 60%;
      c) tecnici e amministrativi: dal 10% al 20%.
                               Art. 4.
  Determinazione ed erogazione dell'incentivo per la progettazione

    1.  La  somma  dell'incentivo,  come  individuata  ai sensi degli
articoli 2  e  3,  e'  percentualmente  ripartita  in  relazione alle
attivita' svolte tra i soggetti aventi titolo dal direttore centrale,
o equiparato, della struttura attuatrice dell'intervento in base agli
elementi proposti dal responsabile unico del procedimento e acquisiti
dai   direttori  di  servizio  delle  altre  strutture  eventualmente
coinvolte  nell'attuazione  dell'intervento. Il direttore centrale, o
equiparato,  provvede  a  stabilire  la  percentuale del responsabile
unico del procedimento.
    2.  La somma delle aliquote individuate ai sensi del comma 1, nel
caso  in  cui  siano  presenti  tutte  le figure professionali di cui
all'Art.   3,  commi 4  e  5,  deve  essere  comunque  pari  al  100%
dell'incentivo.
    3.  Il calcolo delle percentuali deve peraltro tenere conto delle
eventuali  attivita'  affidate  a personale esterno, la cui aliquota,
indicata nel minimo della percentuale di cui all'Art. 3, commi 4 e 5,
costituisce economia.
    4.  Il  direttore  di  servizio competente dispone con decreto la
liquidazione  degli  importi  dell'incentivo  complessivo e di quello
spettante a ciascun dipendente avente titolo in base alle percentuali
determinate  dal  direttore centrale. Con il medesimo atto dispone il
versamento   della   somma   dell'incentivo   sull'apposito  capitolo
d'entrata  del  documento  tecnico  allegato  al  bilancio regionale,
assegnato alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi
informativi, con vincolo di commutazione in entrata. Il provvedimento
esecutivo  viene  inoltrato  alla  suddetta  direzione  centrale  per
l'erogazione  dell'incentivo  contestualmente  alle  altre competenze
stipendiali.
    5.  Nel  caso  in  cui le spese per l'esecuzione dei lavori siano
effettuate  mediante  un  funzionario  delegato, questi provvede alla
liquidazione  dell'incentivo  complessivo  e  di  quello  spettante a
ciascun   dipendente  avente  titolo  sulla  base  delle  percentuali
individuate   dal   competente   direttore   centrale.   Il  suddetto
funzionario  delegato  emette  un  ordinativo  di  pagamento  per  il
versameto   della  somma  con  vincolo  di  commutazione  in  entrata
sull'apposito  capitolo  d'entrata  del documento tecnico allegato al
bilancio regionale, assegnato alla direzione centrale organizzazione,
personale  e sistemi informativi. L'erogazione dell'incentivo avviene
contestualmente alle altre competenze stipendiali.
    6. Per le opere e i lavori realizzati con fondi posti a carico di
gestioni  fuori  bilancio  della Regione, ovvero a carico dei bilanci
degli  enti  cui  e'  assegnato il personale regionale, il versamento
della  somma  dell'incentivo nel bilancio della Regione e' effettuato
con imputazione al medesimo capitolo d'entrata di cui ai commi 4 e 5.
    7. La liquidazione degli incentivi, riferiti alla sola quota fino
all'1,5%, avviene secondo le seguenti modalita':
      a) fase  di  progettazione: successivamente all'approvazione da
parte  del  direttore  del  servizio  competente per materia ai sensi
dell'Art. 50, comma 4, della legge regionale n. 14/2002;
      b) fase    di    direzione    dei    lavori:    successivamente
all'approvazione degli atti di contabilita' finale;
      c) fase   di  collaudo:  successivamente  all'approvazione  del
certificato  di  collaudo o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione  dei  lavori; in questo momento si liquida l'incentivo per
il   responsabile   unico   del   procedimento  e  per  i  tecnici  e
amministrativi che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera.
    8. Alla conclusione di tutta quanta l'attivita' di cui al comma 7
si  provvede  a  liquidare,  laddove si realizzi la condizione di cui
all'Art.  2, comma 6, la somma dell'incentivo maggiorata nella misura
massima dell'ulteriore 1%.
    9.  Nel  caso  di  avvicendamento  del  personale  nel  ruolo  di
responsabile  unico  del  procedimento, di incaricato della sicurezza
nella  fase  dell'esecuzione  e  di  incaricato  della  direzione dei
lavori,  l'erogazione avviene in base alle prestazioni effettivamente
svolte in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
    10. L'incentivo per l'attivita' svolta dal responsabile unico del
procedimento  e dai tecnici e amministrativi e' comunque riconosciuto
anche  qualora  la  progettazione,  la  direzione  dei lavori e della
sicurezza,  nonche'  i  collaudi  sono  in  tutto o in parte affidati
all'esterno dell'amministrazione.
    11. Le quote relative alla progettazione non sono ripartite, o se
ripartite,  sono in ogni caso recuperate qualora nel corso dei lavori
si  renda necessario apportare al progetto le varianti conseguenti al
manifestarsi  di  errori  od  omissioni  del  progetto  esecutivo che
pregiudichino,  in  tutto  o  in  parte, la realizzazione dell'opera,
ovvero  la  sua  utilizzazione,  come previsto dall'Art. 27, comma 1,
lettera e) della legge regionale n. 14/2002.
    12.  Nel caso in cui non si proceda all'approvazione del progetto
esecutivo  per motivi non dovuti a carenze progettuali sono liquidati
gli   incentivi   riferiti   alle   attivita'  progettuali  svolte  e
certificate  con  il  relativo provvedimento di approvazione, oltre a
quelle  del  responsabile  unico  del  procedimento  e  dei tecnici e
amministrativi che hanno collaborato alla realizzazione delle stesse.
                              Capo III

                     Attivita' di pianificazione

                               Art. 5.
            Applicazione alle attivita' di pianificazione

    1.   Il   presente  regolamento  si  applica  alle  attivita'  di
elaborazione  di atti di pianificazione comunque denominati e dispone
la  ripartizione  a  titolo  d'incentivo  del 30% della tariffa degli
onorari  per  le  prestazioni  urbanistiche  degli  ingegneri e degli
architetti,  di  seguito  denominata  tariffa professionale, relativa
alla redazione di un atto di pianificazione.
    2.  Per  atto di pianificazione comunque denominato si intende un
elaborato  complesso,  previsto  da  una  norma di legge, composto da
parti  grafiche,  da  testi  illustrativi  e normativi, finalizzato a
programmare,  definire e regolare l'assetto del territorid regionale.
L'atto  di  pianificazione  cosi'  definito  e realizzato deve essere
sottoscritto da soggetti abilitati.
    3.   La   giunta   regionale   autorizza   con   specifico   atto
l'elaborazione  di altri e diversi piani che hanno le caratteristiche
di  cui al comma 2, ma che non sono espressamente disciplinati da una
norma  di  legge,  con  l'esclusione  degli  atti  di  pianificazione
previsti   con  provvedimenti  emessi  in  conseguenza  di  calamita'
naturali.
                               Art. 6.
Affidamento  degli  incarichi  e determinazione dell'incentivo per la
                           pianificazione

    1.  In  sede  di  definizione degli strumenti di programmazione e
coordinamento  di  cui  al capo III del regolamento di organizzazione
dell'amministrazione  regionale e degli enti regionali, approvato con
decreto  del  Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.,
sono  indicati  lo  sviluppo  delle  attivita'  di  pianificazione  e
l'assegnazione    delle    risorse    finanziarie   anche   ai   fini
dell'incentivo,   salvi   gli   atti   pianificatori   conseguenti  a
provvedimenti  dichiaranti  lo stato di emergenza. La quantificazione
delle  risorse da destinare agli incentivi afferenti ai piani compete
alle  direzioni  centrali  attuatrici degli interventi, o agli organi
amministratori  delle  gestioni  fuori bilancio della Regione, ovvero
agli enti cui e' assegnato personale regionale.
    2.   Per   le  caratteristiche  proprie  di  redazione  un  piano
territoriale  regionale  generale,  quale  ad esempio quello previsto
all'Art.  4  e seguenti della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52
(Norme   regionali  in  materia  di  pianificazione  territoriale  ed
urbanistica)  e  successive  modificazioni  e integrazioni (PTRG), e'
assimilato  al  piano territoriale di coordinamento di cui all'Art. 4
della   tariffa   professionale  e  i  piani  territoriali  regionali
particolareggiati,  quali  ad  esempio  quelli previsti all'Art. 12 e
seguenti  della legge regionale n. 52/1991 (PTRP), sono assimilati al
piano  regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale
di  cui  all'Art.  5  della  tariffa professionale. Tutti gli atti di
pianificazione   previsti   dalle   normative,   sia  generali  o  di
aggiornamento,   che   interessino   anche   settori   diversi  dalla
pianificazione  territoriale,  ma  con i requisiti di cui all'Art. 5,
comma 2, sono assimilati ai piani generali di settore di cui all'Art.
6 della tariffa professionale.
    3.  Fatta  salva l'ipotesi della piena applicazione dei parametri
dell'Art.   5  della  tariffa  professionale  ai  piani  territoriali
regionali  particolareggiati  e considerata la specificita' dei piani
redatti   dall'amministrazione   regionale,   l'individuazione  della
tariffa  professionale,  ai  fini  del  calcolo dell'incentivo di cui
all'Art. 5, comma 1, deve avvenire in base al computo della vacazione
orario,   come   prevista   dall'Art.   10   della  medesima  tariffa
professionale.
    4. Il direttore centrale, o equiparato, della struttura di cui fa
parte il servizio incaricato della realizzazione del piano predispone
un  preciso  programma  di  lavoro  attraverso  il quale individua le
figure  professionali necessarie, sulla base del principio di un'equa
distribuzione  e  un  equo  utilizzo  delle  professionalita' e delle
risorse  disponibili,  nonche'  le  operazioni da affidare ad esse, i
tempi  di  definizione delle singole fasi di esecuzione, i dipendenti
coinvolti, e le parti di attivita' assegnate a personale esterno che,
conseguentemente,  costituiranno  economie.  Sulla  scorta  di questo
programma  il  direttore  medesimo determina il valore dell'onorario,
tenuto  conto,  ove  possibile, dei criteri dell'Art. 5 della tariffa
professionale  o  del  computo  a  vacazione orario; conseguentemente
definisce    la    somma    incentivante,   corrispondente   al   30%
dell'individuato onorario. Con il medesimo provvedimento il direttore
centrale,   o   equiparato,   opera   motivatamente  la  ripartizione
percentuale   dell'incentivo   per   ciascuno  degli  aventi  titolo,
individuandola tra un minimo e un massimo come di seguito indicato:
      a) personale  che  appartiene  all'ufficio  di  pianificazione,
individuato  nei  soggetti che redigono il piano o qualche sua parte,
assumendosene la diretta e personale responsabilita': dal 55% al 90%;
      b) personale  tecnico  e  amministrativo  che, pur collaborando
allo  svolgimento  delle  attivita' di cui alla lettera a), non ne ha
assunto la piena e diretta responsabilita': dal 10% al 45%.
    5.  La  percentuale  attribuita deve essere comunque pari al 100%
dell'incentivo.  Il calcolo delle aliquote deve peraltro tenere conto
delle  eventuali attivita' affidate a personale esterno, la cui quota
parte, indicata nel minimo della percentuale, costituisce economia.
                               Art. 7.
    Modalita' di erogazione dell'incentivo per la pianificazione

    1.  L'incentivo  per  la pianificazione e' erogato nelle seguenti
fasi:
      a) il  50% dell'incentivo all'adozione del piano da parte della
giunta  regionale  o  all'acquisizione  del  parere  favorevole degli
organi competenti in base alla legislazione vigente;
      b) il 50% dell'incentivo al momento dell'approvazione del piano
da parte degli organi competenti in base alla legislazione vigente.
    2.  Nel  caso in cui non sia intervenuta l'approvazione del piano
per   motivi   non  dipendenti  da  responsabilita'  attribuibile  ai
redattori  dello  stesso,  gli  incentivi sono corrisposti per intero
sulla  base del piano adottato dalla' giunta regionale in conformita'
alla vigente normativa.
    3.  La  liquidazione  degli  importi  dell'incentivo  spettanti a
ciascun  dipendente  e'  effettuata  con  decreto  del  direttore del
servizio competente; contestualmente il direttore medesimo dispone il
versamento della somma dell'incentivo da corrispondere per la singola
fase  sull'apposito capitolo d'entrata del documento tecnico allegato
al    bilancio   regionale,   assegnato   alla   direzione   centrale
organizzazione,  personale  e  sistemi  informativi,  con  vincolo di
commutazione  in  entrata. Il provvedimento esecutivo viene inoltrato
alla  predetta  direzione  centrale  per  l'erogazione dell'incentivo
contestualmente alle altre competenze stipendiali.
    4. Per l'attivita' di pianificazione realizzata con fondi posti a
carico  di gestioni fuori bilancio della Regione, ovvero a carico dei
bilanci   degli   enti  cui  e'  assegnato  personale  regionale,  il
versamento  della  somma dell'incentivo nel bilancio della Regione e'
effettuato  con  imputazione al medesimo capitolo d'entrata di cui al
comma 3.
                               Capo IV

                            Norme comuni

                               Art. 8.
            Oneri a carico dell'amministrazione regionale

    1.  Gli  incentivi  previsti  ai  sensi  dell'art. 11 della legge
regionale  n.  14/2002  per il personale regionale di cui all'Art. 1,
comma 2,  sono al netto degli oneri contributivi e di quelli relativi
all'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive (IRAP) di cui al
decreto   legislativo   15 dicembre   1997,   n.   446  e  successive
modificazioni, che sono a carico dell'amministrazione regionale.
                               Art. 9.
Utilizzazione   del   personale   regionale   inserito  in  strutture
dell'amministrazione  diverse  da  quelle titolari dell'intervento di
                  progettaziqne e di pianficazione.

    1.  Qualora  per l'affidamento degli incarichi di progettazione e
pianificazione  disciplinate dal presente regolamento ricorrano delle
condizioni   che   non   permettono   l'individuazione  di  personale
all'interno  della  direzione centrale attuatrice dell'intervento, e'
possibile   assegnare  singole  parti  delle  attivita'  a  personale
tecnico,  in possesso dei requisiti di idoneita' e assegnato ad altri
uffici della Regione, che dichiari espressamente la disponibilita' ad
assumere  l'incarico.  In  tale  caso  e' necessaria l'autorizzazione
scritta  del  direttore  ad esso sovraordinato, con l'indicazione, in
termini  quantitativi,  dell'impegno  che  ciascun  incaricato  sara'
tenuto a prestare.
                              Art. 10.
      Avvalimento di uffici di altre pubbliche amministrazioni

    1.  Qualora  un'opera pubblica, un lavoro o un piano, non possano
essere   realizzati   in   tutto   o   in   parte   dalle   strutture
dell'amministrazione  e siano effettuati mediante l'avvalimento degli
uffici   di   altra  pubblica  amministrazione,  la  convenzione  che
regolamenta  i  rapporti  tra questa e la Regione stabilisce anche il
costo   lordo   dell'incentivo  da  riconoscere  a  detto  personale,
comprensivo  degli  oneri  riflessi  nella misura prevista dall'altra
amministrazione.
                               Capo V

                     Norme transitorie e finali

                              Art. 11.
                          Norma transitoria

    1.  Alle  attivita'  di  progettazione gia' iniziate alla data di
entrata  in vigore del presente regolamento e non ancora concluse con
l'approvazione  del collaudo o del certificato di regolare esecuzione
alla  medesima  data,  si  applicano  le  modalita'  di  liquidazione
dell'incentivo contenute nel presente regolamento.
    2.  Alle  attivita'  di pianificazione gia' iniziate alla data di
entrata in vigore del presente regolamento e non ancora terminate con
l'approvazione   del  piano  alla  medesima  data,  si  applicano  le
modalita'  di  liquidazione  dell'incentivo  contenute  nel  presente
regolamento.
    3.  Alle  attivita'  di  progettazione iniziate e terminate prima
dell'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  l'incentivo  e'
liquidato  ai  sensi  dell'Art. 11, comma 4, della legge regionale n.
14/2002.
    4. Con riferimento alle attivita' individuate nei commi 1 e 2, il
direttore  centrale,  o  equiparato,  adotta,  a  sanatoria, gli atti
previsti  dal presente regolamento per la liquidazione dell'incentivo
relativi  alle  attivita'  svolte  sino  all'entrata  in  vigore  del
medesimo.
                     Visto, il Presidente: Illy