Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici». Capo I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto e finalita' del regolamento 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per il riconoscimento e la liquidazione degli incentivi per la redazione di progetti di opere o di lavori pubblici e di atti di pianificazione ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione della professionalita' interna del personale regionale in servizio. 3. Gli enti cui e' assegnato personale regionale applicano il presente regolamento secondo i rispettivi ordinamenti. Capo II Attivita' di progettazione Art. 2. Applicazione per l'attivita' di progettazione 1. La somma di cui all'Art. 11, comma 1 della legge regionale n. 14/2002 e' computata, rispetto alla percentuale dell'1,5% prevista dal medesimo articolo: a) nella misura del 100% per opere o lavori fino a Euro 150.000,00; b) nella misura del 93% per opere o lavori tra Euro 150.000,00 ed Euro 750.000,00; c) nella misura dell'80% per opere o lavori tra Euro 750.000,00 ed Euro 5.000.000,00; d) nella misura del 73% per opere o lavori tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 25.000.000,00; e) nella misura del 67% per opere o lavori oltre Euro 25.000.000,00. 2. Il calcolo si effettua in misura scalare applicando all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa le aliquote derivanti dall'applicazione delle misure percentuali di cui al comma 1 relative ai vari scaglioni interi, sommando gli importi cosi' ottenuti e aggiungendo a questi l'importo derivante dall'applicazione della successiva aliquota all'eccedenza. 3. Nel caso di lavori in affidamento diretto o in amministrazione diretta il calcolo si effettua con le modalita' indicate nei commi 1 e 2 sulla base del costo complessivo dei lavori, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), individuato nel provvedimento di approvazione del quadro economico. 4. Analogo computo e' effettuato anche per le opere, i cui stanziamenti sono a carico dei bilanci degli enti regionali o delle gestioni fuori bilancio della Regione. 5. Nei casi di somma urgenza dichiarata con provvedimento formale dell'amministrazione regionale o dello Stato, l'accantonamento dell'incentivo puo' essere effettuato in via preventiva sulla stima iniziale dei costi predisposta per l'affidamento dei lavori. 6. La percentuale dell'1,5% e' maggiorata nel limite massimo di un ulteriore 1% rapportato alle stesse misure percentuali di cui al comma 1, seguendo le modalita' di calcolo dei commi 2 e 3, nel caso in cui si realizzino le condizioni previste dall'Art. 11, comma 1, ultimo periodo della legge regionale n. 14/2002. 7. Gli incentivi determinati ai sensi dei commi 1 e 6 sono riconosciuti per la progettazione, come definita dall'Art. 8 della legge regionale n. 14/2002, di opere di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, di cui dall'Art. 2 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. I medesimi incentivi sono previsti anche per le varianti in corso d'opera di cui all'Art. 27 della legge regionale n. 14/2002, ad esclusione della previsione contenuta al comma 1, lettera e) dello stesso articolo. 8. Per i progetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), e' possibile attribuire un incremento fino a raggiungere il massimo dell'1,5%, ovvero, in presenza delle condizioni di legge, il massimo del 2,5%, qualora venga attestata dal responsabile unico del procedimento almeno una delle cause di complessita' di seguito indicate: a) multidisciplinarieta' del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso e' costituito da piu' sottoprogetti specialistici; b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficolta' operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti; c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi o articolazioni piu' o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni; d) progettazione per stralci: ipotesi di difficolta' connesse alla redazione di stralci funzionali con particolare riferimento alla complessita' delle calcolazioni e computistiche occorrenti. Art. 3. Affidamento degli incarichi per la progettazione 1. L'affidamento degli incarichi di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 14/2002 e' effettuato con decreto del direttore centrale, o equiparato, preposto alla struttura attuatrice dell'intervento. Con tale atto e su proposta del responsabile unico del procedimento, si indicano i nominativi degli incaricati delle singole attivita' necessarie per la realizzazione dell'opera. Nel caso in cui il responsabile unico sia, ai sensi dell'Art. 50, comma 3, della legge regionale n. 14/2002, il coordinatore di una struttura stabile a tal fine costituita, la scelta degli incaricati deve essere avallata anche dal direttore immediatamente sovraordinato. 2. Il suddetto personale, in possesso dei titoli previsti dalla legge per poter progettare, redigere il piano della sicurezza, dirigere i lavori, collaudare, ovvero delle capacita' professionali necessarie per fornire idonea collaborazione di natura tecnico-amministrativa, e' prioritariamente individuato nell'ambito dei dipendenti in servizio presso la direzione centrale attuatrice dell'intervento. L'affidamento degli incarichi e' effettuato sulla base del principio di un'equa distribuzione e un equo utilizzo delle professionalita' e delle risorse disponibili. 3. L'atto di conferimento e le eventuali modifiche devono motivatamente indicare inoltre i compiti assegnati a ciascuno dei soggetti individuati, nonche' le parti di attivita' che sono assegnate a personale esterno e che, conseguentemente, costituiranno economie. 4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo con diritto al riconoscimento di una quota percentuale compresa tra un minimo e un massimo come di seguito indicati: a) il responsabile unico del procedimento: dal 5% al 10%; b) il personale che appartiene all'ufficio di progettazione, individuato nei soggetti che svolgono le attivita' necessarie alla realizzazione delle fasi preliminare, definitiva ed esecutiva, i quali assumono, con la sottoscrizione di atti e di provvedimenti, la diretta e personale responsabilita' del progetto o di qualche suo elemento: dal 30% al 70%; c) il personale che appartiene all'ufficio di direzione dei lavori, ricomprendente il direttore dei lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: dal 15% al 40%; d) il personale che appartiene all'ufficio di collaudo: dal 2,5% al 7,5%; e) il personale tecnico e amministrativo che, pur collaborando allo svolgimento delle attivita' compiute dagli incaricati di cui sopra, non ha assunto la piena e diretta responsabilita' degli atti, degli elaborati o dei provvedimenti: dal 2,5% al 20%. 5. Per gli interventi di somma urgenza dichiarati con provvedimento formale da parte dell'amministrazione, per le seguenti attivita', la quota percentuale dell'incentivo e' ricompresa tra un minimo e un massimo di seguito indicati: a) ufficio di progettazione: dal 20% al 50%; b) ufficio di direzione dei lavori: dal 20% al 60%; c) tecnici e amministrativi: dal 10% al 20%. Art. 4. Determinazione ed erogazione dell'incentivo per la progettazione 1. La somma dell'incentivo, come individuata ai sensi degli articoli 2 e 3, e' percentualmente ripartita in relazione alle attivita' svolte tra i soggetti aventi titolo dal direttore centrale, o equiparato, della struttura attuatrice dell'intervento in base agli elementi proposti dal responsabile unico del procedimento e acquisiti dai direttori di servizio delle altre strutture eventualmente coinvolte nell'attuazione dell'intervento. Il direttore centrale, o equiparato, provvede a stabilire la percentuale del responsabile unico del procedimento. 2. La somma delle aliquote individuate ai sensi del comma 1, nel caso in cui siano presenti tutte le figure professionali di cui all'Art. 3, commi 4 e 5, deve essere comunque pari al 100% dell'incentivo. 3. Il calcolo delle percentuali deve peraltro tenere conto delle eventuali attivita' affidate a personale esterno, la cui aliquota, indicata nel minimo della percentuale di cui all'Art. 3, commi 4 e 5, costituisce economia. 4. Il direttore di servizio competente dispone con decreto la liquidazione degli importi dell'incentivo complessivo e di quello spettante a ciascun dipendente avente titolo in base alle percentuali determinate dal direttore centrale. Con il medesimo atto dispone il versamento della somma dell'incentivo sull'apposito capitolo d'entrata del documento tecnico allegato al bilancio regionale, assegnato alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, con vincolo di commutazione in entrata. Il provvedimento esecutivo viene inoltrato alla suddetta direzione centrale per l'erogazione dell'incentivo contestualmente alle altre competenze stipendiali. 5. Nel caso in cui le spese per l'esecuzione dei lavori siano effettuate mediante un funzionario delegato, questi provvede alla liquidazione dell'incentivo complessivo e di quello spettante a ciascun dipendente avente titolo sulla base delle percentuali individuate dal competente direttore centrale. Il suddetto funzionario delegato emette un ordinativo di pagamento per il versameto della somma con vincolo di commutazione in entrata sull'apposito capitolo d'entrata del documento tecnico allegato al bilancio regionale, assegnato alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. L'erogazione dell'incentivo avviene contestualmente alle altre competenze stipendiali. 6. Per le opere e i lavori realizzati con fondi posti a carico di gestioni fuori bilancio della Regione, ovvero a carico dei bilanci degli enti cui e' assegnato il personale regionale, il versamento della somma dell'incentivo nel bilancio della Regione e' effettuato con imputazione al medesimo capitolo d'entrata di cui ai commi 4 e 5. 7. La liquidazione degli incentivi, riferiti alla sola quota fino all'1,5%, avviene secondo le seguenti modalita': a) fase di progettazione: successivamente all'approvazione da parte del direttore del servizio competente per materia ai sensi dell'Art. 50, comma 4, della legge regionale n. 14/2002; b) fase di direzione dei lavori: successivamente all'approvazione degli atti di contabilita' finale; c) fase di collaudo: successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori; in questo momento si liquida l'incentivo per il responsabile unico del procedimento e per i tecnici e amministrativi che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera. 8. Alla conclusione di tutta quanta l'attivita' di cui al comma 7 si provvede a liquidare, laddove si realizzi la condizione di cui all'Art. 2, comma 6, la somma dell'incentivo maggiorata nella misura massima dell'ulteriore 1%. 9. Nel caso di avvicendamento del personale nel ruolo di responsabile unico del procedimento, di incaricato della sicurezza nella fase dell'esecuzione e di incaricato della direzione dei lavori, l'erogazione avviene in base alle prestazioni effettivamente svolte in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. 10. L'incentivo per l'attivita' svolta dal responsabile unico del procedimento e dai tecnici e amministrativi e' comunque riconosciuto anche qualora la progettazione, la direzione dei lavori e della sicurezza, nonche' i collaudi sono in tutto o in parte affidati all'esterno dell'amministrazione. 11. Le quote relative alla progettazione non sono ripartite, o se ripartite, sono in ogni caso recuperate qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti conseguenti al manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, come previsto dall'Art. 27, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 14/2002. 12. Nel caso in cui non si proceda all'approvazione del progetto esecutivo per motivi non dovuti a carenze progettuali sono liquidati gli incentivi riferiti alle attivita' progettuali svolte e certificate con il relativo provvedimento di approvazione, oltre a quelle del responsabile unico del procedimento e dei tecnici e amministrativi che hanno collaborato alla realizzazione delle stesse. Capo III Attivita' di pianificazione Art. 5. Applicazione alle attivita' di pianificazione 1. Il presente regolamento si applica alle attivita' di elaborazione di atti di pianificazione comunque denominati e dispone la ripartizione a titolo d'incentivo del 30% della tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti, di seguito denominata tariffa professionale, relativa alla redazione di un atto di pianificazione. 2. Per atto di pianificazione comunque denominato si intende un elaborato complesso, previsto da una norma di legge, composto da parti grafiche, da testi illustrativi e normativi, finalizzato a programmare, definire e regolare l'assetto del territorid regionale. L'atto di pianificazione cosi' definito e realizzato deve essere sottoscritto da soggetti abilitati. 3. La giunta regionale autorizza con specifico atto l'elaborazione di altri e diversi piani che hanno le caratteristiche di cui al comma 2, ma che non sono espressamente disciplinati da una norma di legge, con l'esclusione degli atti di pianificazione previsti con provvedimenti emessi in conseguenza di calamita' naturali. Art. 6. Affidamento degli incarichi e determinazione dell'incentivo per la pianificazione 1. In sede di definizione degli strumenti di programmazione e coordinamento di cui al capo III del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., sono indicati lo sviluppo delle attivita' di pianificazione e l'assegnazione delle risorse finanziarie anche ai fini dell'incentivo, salvi gli atti pianificatori conseguenti a provvedimenti dichiaranti lo stato di emergenza. La quantificazione delle risorse da destinare agli incentivi afferenti ai piani compete alle direzioni centrali attuatrici degli interventi, o agli organi amministratori delle gestioni fuori bilancio della Regione, ovvero agli enti cui e' assegnato personale regionale. 2. Per le caratteristiche proprie di redazione un piano territoriale regionale generale, quale ad esempio quello previsto all'Art. 4 e seguenti della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e successive modificazioni e integrazioni (PTRG), e' assimilato al piano territoriale di coordinamento di cui all'Art. 4 della tariffa professionale e i piani territoriali regionali particolareggiati, quali ad esempio quelli previsti all'Art. 12 e seguenti della legge regionale n. 52/1991 (PTRP), sono assimilati al piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale di cui all'Art. 5 della tariffa professionale. Tutti gli atti di pianificazione previsti dalle normative, sia generali o di aggiornamento, che interessino anche settori diversi dalla pianificazione territoriale, ma con i requisiti di cui all'Art. 5, comma 2, sono assimilati ai piani generali di settore di cui all'Art. 6 della tariffa professionale. 3. Fatta salva l'ipotesi della piena applicazione dei parametri dell'Art. 5 della tariffa professionale ai piani territoriali regionali particolareggiati e considerata la specificita' dei piani redatti dall'amministrazione regionale, l'individuazione della tariffa professionale, ai fini del calcolo dell'incentivo di cui all'Art. 5, comma 1, deve avvenire in base al computo della vacazione orario, come prevista dall'Art. 10 della medesima tariffa professionale. 4. Il direttore centrale, o equiparato, della struttura di cui fa parte il servizio incaricato della realizzazione del piano predispone un preciso programma di lavoro attraverso il quale individua le figure professionali necessarie, sulla base del principio di un'equa distribuzione e un equo utilizzo delle professionalita' e delle risorse disponibili, nonche' le operazioni da affidare ad esse, i tempi di definizione delle singole fasi di esecuzione, i dipendenti coinvolti, e le parti di attivita' assegnate a personale esterno che, conseguentemente, costituiranno economie. Sulla scorta di questo programma il direttore medesimo determina il valore dell'onorario, tenuto conto, ove possibile, dei criteri dell'Art. 5 della tariffa professionale o del computo a vacazione orario; conseguentemente definisce la somma incentivante, corrispondente al 30% dell'individuato onorario. Con il medesimo provvedimento il direttore centrale, o equiparato, opera motivatamente la ripartizione percentuale dell'incentivo per ciascuno degli aventi titolo, individuandola tra un minimo e un massimo come di seguito indicato: a) personale che appartiene all'ufficio di pianificazione, individuato nei soggetti che redigono il piano o qualche sua parte, assumendosene la diretta e personale responsabilita': dal 55% al 90%; b) personale tecnico e amministrativo che, pur collaborando allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a), non ne ha assunto la piena e diretta responsabilita': dal 10% al 45%. 5. La percentuale attribuita deve essere comunque pari al 100% dell'incentivo. Il calcolo delle aliquote deve peraltro tenere conto delle eventuali attivita' affidate a personale esterno, la cui quota parte, indicata nel minimo della percentuale, costituisce economia. Art. 7. Modalita' di erogazione dell'incentivo per la pianificazione 1. L'incentivo per la pianificazione e' erogato nelle seguenti fasi: a) il 50% dell'incentivo all'adozione del piano da parte della giunta regionale o all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti in base alla legislazione vigente; b) il 50% dell'incentivo al momento dell'approvazione del piano da parte degli organi competenti in base alla legislazione vigente. 2. Nel caso in cui non sia intervenuta l'approvazione del piano per motivi non dipendenti da responsabilita' attribuibile ai redattori dello stesso, gli incentivi sono corrisposti per intero sulla base del piano adottato dalla' giunta regionale in conformita' alla vigente normativa. 3. La liquidazione degli importi dell'incentivo spettanti a ciascun dipendente e' effettuata con decreto del direttore del servizio competente; contestualmente il direttore medesimo dispone il versamento della somma dell'incentivo da corrispondere per la singola fase sull'apposito capitolo d'entrata del documento tecnico allegato al bilancio regionale, assegnato alla direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, con vincolo di commutazione in entrata. Il provvedimento esecutivo viene inoltrato alla predetta direzione centrale per l'erogazione dell'incentivo contestualmente alle altre competenze stipendiali. 4. Per l'attivita' di pianificazione realizzata con fondi posti a carico di gestioni fuori bilancio della Regione, ovvero a carico dei bilanci degli enti cui e' assegnato personale regionale, il versamento della somma dell'incentivo nel bilancio della Regione e' effettuato con imputazione al medesimo capitolo d'entrata di cui al comma 3. Capo IV Norme comuni Art. 8. Oneri a carico dell'amministrazione regionale 1. Gli incentivi previsti ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 14/2002 per il personale regionale di cui all'Art. 1, comma 2, sono al netto degli oneri contributivi e di quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, che sono a carico dell'amministrazione regionale. Art. 9. Utilizzazione del personale regionale inserito in strutture dell'amministrazione diverse da quelle titolari dell'intervento di progettaziqne e di pianficazione. 1. Qualora per l'affidamento degli incarichi di progettazione e pianificazione disciplinate dal presente regolamento ricorrano delle condizioni che non permettono l'individuazione di personale all'interno della direzione centrale attuatrice dell'intervento, e' possibile assegnare singole parti delle attivita' a personale tecnico, in possesso dei requisiti di idoneita' e assegnato ad altri uffici della Regione, che dichiari espressamente la disponibilita' ad assumere l'incarico. In tale caso e' necessaria l'autorizzazione scritta del direttore ad esso sovraordinato, con l'indicazione, in termini quantitativi, dell'impegno che ciascun incaricato sara' tenuto a prestare. Art. 10. Avvalimento di uffici di altre pubbliche amministrazioni 1. Qualora un'opera pubblica, un lavoro o un piano, non possano essere realizzati in tutto o in parte dalle strutture dell'amministrazione e siano effettuati mediante l'avvalimento degli uffici di altra pubblica amministrazione, la convenzione che regolamenta i rapporti tra questa e la Regione stabilisce anche il costo lordo dell'incentivo da riconoscere a detto personale, comprensivo degli oneri riflessi nella misura prevista dall'altra amministrazione. Capo V Norme transitorie e finali Art. 11. Norma transitoria 1. Alle attivita' di progettazione gia' iniziate alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora concluse con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione alla medesima data, si applicano le modalita' di liquidazione dell'incentivo contenute nel presente regolamento. 2. Alle attivita' di pianificazione gia' iniziate alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora terminate con l'approvazione del piano alla medesima data, si applicano le modalita' di liquidazione dell'incentivo contenute nel presente regolamento. 3. Alle attivita' di progettazione iniziate e terminate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento l'incentivo e' liquidato ai sensi dell'Art. 11, comma 4, della legge regionale n. 14/2002. 4. Con riferimento alle attivita' individuate nei commi 1 e 2, il direttore centrale, o equiparato, adotta, a sanatoria, gli atti previsti dal presente regolamento per la liquidazione dell'incentivo relativi alle attivita' svolte sino all'entrata in vigore del medesimo. Visto, il Presidente: Illy