Art. 10.
                         M a t r i m o n i o
    1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'Art. 4, comma 1, lettera e),
unitamente   alla   domanda   da   inoltrare  entro  due  anni  dalla
celebrazione del matrimonio, il richiedente produce:
      a) certificato  di  matrimonio ovvero dichiarazione sostitutiva
di  certificazione  ai  sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000;
      b) documentazione di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d) ed e).
    2.  Se  la  domanda di anticipazione e' presentata, corredata dal
certificato    di   avvenute   pubblicazioni   ovvero   dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione ai sensi dell'Art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, prima della celebrazione del
matrimonio,  la  liquidazione  e'  subordinata alla presentazione del
certificato  di  matrimonio,  entro  il  termine  di  sei  mesi dalla
celebrazione del medesimo.