Art. 10. M a t r i m o n i o 1. Per le finalita' di cui all'Art. 4, comma 1, lettera e), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dalla celebrazione del matrimonio, il richiedente produce: a) certificato di matrimonio ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; b) documentazione di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d) ed e). 2. Se la domanda di anticipazione e' presentata, corredata dal certificato di avvenute pubblicazioni ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prima della celebrazione del matrimonio, la liquidazione e' subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio, entro il termine di sei mesi dalla celebrazione del medesimo.