Art. 11.
             Nascita, riconoscimento di figli, adozione
    1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'Art. 4, comma 1, lettera f),
unitamente  alla  domanda da inoltrare entro due anni dal verificarsi
dell'evento, il richiedente produce:
      a) estratto   dell'atto   di   nascita   ovvero   dichiarazione
sostitutiva  di certificazione resa ai sensi dell'Art. 46 del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000 con l'indicazione della
maternita'   e  paternita'  o  provvedimento  dal  quale  risulti  la
sopravvenienza di figli o l'adozione;
      b) documentazione di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d) ed e).
    2.  Se  la  domanda di anticipazione e' presentata, corredata dal
certificato  di  gravidanza,  prima della nascita, la liquidazione e'
subordinata  alla  presentazione  dell'estratto  dell'atto di nascita
entro il termine di sei mesi dalla nascita stessa.