Art. 11. Nascita, riconoscimento di figli, adozione 1. Per le finalita' di cui all'Art. 4, comma 1, lettera f), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal verificarsi dell'evento, il richiedente produce: a) estratto dell'atto di nascita ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con l'indicazione della maternita' e paternita' o provvedimento dal quale risulti la sopravvenienza di figli o l'adozione; b) documentazione di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d) ed e). 2. Se la domanda di anticipazione e' presentata, corredata dal certificato di gravidanza, prima della nascita, la liquidazione e' subordinata alla presentazione dell'estratto dell'atto di nascita entro il termine di sei mesi dalla nascita stessa.