Art. 12.
                 Estinzione mutui fondiari o edilizi
    1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'Art. 4, comma 1, lettera g),
unitamente  alla  domanda da inoltrare entro due anni dall'estinzione
dei mutui fondiari o edilizi, il richiedente produce:
      a) copia del contratto di mutuo fondiario o edilizio;
      b) documentazione concernente l'avvenuta erogazione del mutuo;
      c) dichiarazione    dell'istituto    o   dell'ente   attestante
l'ammontare del credito alla data di presentazione della domanda;
      d) dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' resa ai
sensi  dell'Art.  47  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000  di stabile dimora del nucleo familiare nell'alloggio per il
cui acquisto o ristrutturazione e' stato contratto il mutuo. Nel caso
di  ristrutturazione,  la dichiarazione di cui sopra puo' essere resa
all'ultimazione dei lavori;
      e) documentazione di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d) ed e).
    2.  Il  beneficiario,  a  giustificazione  delle spese sostenute,
presenta  l'attestazione  originale  comprovante  il  versamento  del
mutuo,  entro  il  termine  di  sei mesi dalla data di corresponsione
dell'anticipazione.