Art. 12. Estinzione mutui fondiari o edilizi 1. Per le finalita' di cui all'Art. 4, comma 1, lettera g), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dall'estinzione dei mutui fondiari o edilizi, il richiedente produce: a) copia del contratto di mutuo fondiario o edilizio; b) documentazione concernente l'avvenuta erogazione del mutuo; c) dichiarazione dell'istituto o dell'ente attestante l'ammontare del credito alla data di presentazione della domanda; d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di stabile dimora del nucleo familiare nell'alloggio per il cui acquisto o ristrutturazione e' stato contratto il mutuo. Nel caso di ristrutturazione, la dichiarazione di cui sopra puo' essere resa all'ultimazione dei lavori; e) documentazione di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d) ed e). 2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta l'attestazione originale comprovante il versamento del mutuo, entro il termine di sei mesi dalla data di corresponsione dell'anticipazione.