Art. 13. Oneri previdenziali 1. Per le finalita' di cui all'Art. 4, comma 1, lettera h), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal versamento degli oneri previdenziali, il richiedente produce: a) provvedimento dell'ente previdenziale con il quale il dipendente viene ammesso a riscatto o ricongiunzione, contenente l'importo da versare in unica soluzione e riferito alla data della domanda; b) documentazione di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d) ed e). 2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta fotocopia della ricevuta di pagamento in conto corrente postale attestante l'avvenuto versamento entro il termine di sei mesi dalla liquidazione.