Art. 13.
                         Oneri previdenziali
    1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'Art. 4, comma 1, lettera h),
unitamente  alla  domanda  da inoltrare entro due anni dal versamento
degli oneri previdenziali, il richiedente produce:
      a) provvedimento   dell'ente  previdenziale  con  il  quale  il
dipendente  viene  ammesso  a  riscatto  o ricongiunzione, contenente
l'importo  da  versare  in unica soluzione e riferito alla data della
domanda;
      b) documentazione di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d) ed e).
    2.  Il  beneficiario,  a  giustificazione  delle spese sostenute,
presenta  fotocopia  della  ricevuta  di  pagamento in conto corrente
postale attestante l'avvenuto versamento entro il termine di sei mesi
dalla liquidazione.