Art. 14.
                         Risarcimento danni
    1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'Art. 4, comma 1, lettera i),
unitamente  alla  domanda da inoltrare entro due anni dal verificarsi
dell'evento, il richiedente produce:
      a)  documentazione  in  copia  autentica conforme all'originale
comprovante il titolo giudiziale o ad esso assimilabile e l'ammontare
dell'obbligazione  al  risarcimento ovvero alla rifusione delle spese
riferita alla della domanda;
      b) documentazione di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d) ed e).
    2.   Il   beneficiario   produce  l'attestazione  comprovante  il
pagamento effettuato entro il termine di sei mesi dalla liquidazione,
prorogabile,  su  presentazione di motivata istanza, di ulteriori sei
mesi.