Art. 14. Risarcimento danni 1. Per le finalita' di cui all'Art. 4, comma 1, lettera i), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal verificarsi dell'evento, il richiedente produce: a) documentazione in copia autentica conforme all'originale comprovante il titolo giudiziale o ad esso assimilabile e l'ammontare dell'obbligazione al risarcimento ovvero alla rifusione delle spese riferita alla della domanda; b) documentazione di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d) ed e). 2. Il beneficiario produce l'attestazione comprovante il pagamento effettuato entro il termine di sei mesi dalla liquidazione, prorogabile, su presentazione di motivata istanza, di ulteriori sei mesi.