Art. 15.
                       Imposta di successione
    1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'Art. 4, comma 1, lettera l),
unitamente  alla  domanda  da  inoltrare entro due anni dal pagamento
dell'imposta di successione, il richiedente produce:
      a) provvedimento   dell'ufficio   competente   all'accertamento
dell'imposta    attestante   l'ammontare   di   quest'ultima   ovvero
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  resa  ai  sensi
dell'Art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
dalla  quale  risulti  l'avvenuta  presentazione  della  denuncia  di
successione e l'importo presunto dell'imposta;
      b) documentazione di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d) ed e).
    2.   La   liquidazione  e'  subordinata  alla  presentazione  del
provvedimento dell'ufficio competente che accerta l'imposta dovuta.
    3.   Entro   il   termine  di  sei  mesi  dalla  liquidazione  il
beneficiario  e'  tenuto  a  presentare  l'attestazione  di  avvenuto
versamento dell'imposta.