Art. 15. Imposta di successione 1. Per le finalita' di cui all'Art. 4, comma 1, lettera l), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal pagamento dell'imposta di successione, il richiedente produce: a) provvedimento dell'ufficio competente all'accertamento dell'imposta attestante l'ammontare di quest'ultima ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dalla quale risulti l'avvenuta presentazione della denuncia di successione e l'importo presunto dell'imposta; b) documentazione di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d) ed e). 2. La liquidazione e' subordinata alla presentazione del provvedimento dell'ufficio competente che accerta l'imposta dovuta. 3. Entro il termine di sei mesi dalla liquidazione il beneficiario e' tenuto a presentare l'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta.