Art. 17. Contingenti semestrali 1. Le richieste presentate ai sensi del precedente articolo sono soddisfatte annualmente nel limite del dieci per cento degli aventi titolo e comunque entro il limite massimo del quattro per cento del numero totale dei dipendenti previsti in organico alla data del 1° gennaio dell'anno in riferimento. 2. Il numero delle anticipazioni concedibili nei limiti di cui sopra e' ripartito in parti uguali in due contingenti semestrali nei quali saranno prese in esame le domande pervenute o inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro le date di cui all'Art. 16. 3. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti nei casi di accertata urgenza ed in relazione a situazioni di eccezionale gravita', possono essere concesse anticipazioni, nel limite del dieci per cento del totale di quelle annualmente concedibili, in base a domande presentate successivamente alle date di scadenza di cui all'Art. 16. 4. Il numero delle anticipazioni concedibili e non concesse in un contingente e' portato in aumento al contingente successivo. 5. Il numero delle anticipazioni concesse ai sensi del terzo comma del presente articolo e' portato in diminuzione al contingente del semestre in riferimento.