Art. 17.
                       Contingenti semestrali
    1.  Le richieste presentate ai sensi del precedente articolo sono
soddisfatte  annualmente  nel limite del dieci per cento degli aventi
titolo  e  comunque entro il limite massimo del quattro per cento del
numero  totale  dei  dipendenti  previsti  in  organico alla data del
1° gennaio dell'anno in riferimento.
    2.  Il  numero  delle anticipazioni concedibili nei limiti di cui
sopra  e' ripartito in parti uguali in due contingenti semestrali nei
quali saranno prese in esame le domande pervenute o inoltrate a mezzo
raccomandata  con avviso di ricevimento entro le date di cui all'Art.
16.
    3.  In  deroga a quanto disposto dai commi precedenti nei casi di
accertata  urgenza  ed  in  relazione  a  situazioni  di  eccezionale
gravita', possono essere concesse anticipazioni, nel limite del dieci
per  cento  del  totale  di quelle annualmente concedibili, in base a
domande  presentate  successivamente  alle  date  di  scadenza di cui
all'Art. 16.
    4. Il numero delle anticipazioni concedibili e non concesse in un
contingente e' portato in aumento al contingente successivo.
    5.  Il  numero  delle  anticipazioni  concesse ai sensi del terzo
comma del  presente articolo e' portato in diminuzione al contingente
del semestre in riferimento.