Art. 19. Formazione graduatoria 1. Delle domande presentate entro i termini previsti, si forma una graduatoria nella quale e' attribuito ai richiedenti il punteggio previsto per le varie fattispecie secondo le seguenti modalita' ed in considerazioni del reddito pro capite 2. Il reddito pro capite del richiedente e' determinato considerando il reddito complessivo del nucleo familiare al netto dei contributi previdenziali, rapportato al numero dei componenti, previo abbattimento di una quota per spese generali di Euro 5.000,00 per nucleo familiare. 3. Ai fini della formazione della graduatoria si attribuiscono i seguenti punteggi: a) per le finalita' di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a) fino a 18 punti cosi' graduati: 1) per i redditi pro capite fino a Euro 6.500,00: punti 18; 2) per i redditi pro capite da Euro 6.500,01 a Euro 13.000,00: punti 16; 3) per i redditi pro capite da Euro 13.000,01 a Euro 19.500,00: punti 14; 4) per i redditi pro capite da Euro 19.500,01 a Euro 26.000,00: punti 12; 5) per i redditi pro capite da Euro 26.000,01 a Euro 32.500,00: punti 10; 6) per i redditi pro capite da Euro 32.500,01 a Euro 39.000,00: punti 8; 7) per i redditi pro capite oltre Euro 39.000,01: punti 6; b) per le finalita' di cui all'Art. 4, comma 1, lettera b): 1) fino a punti 16 cosi' graduati: 1.1) per i redditi pro capite fino a Euro 6.500,00: punti 16; 1.2) per i redditi pro capite da Euro 6.500,01 a Euro 13.000,00: punti 14; 1.3) per i redditi pro capite da Euro 13.000,01 a Euro 19.500,00: punti 12; 1.4) per i redditi pro capite da Euro 19.500,01 a Euro 26.000,00: punti 10; 1.5) per i redditi pro capite da Euro 26.000,01 a Euro 32.500,00: punti 8; 1.6) per i redditi pro capite da Euro 32.500,01 a Euro 39.000,00: punti 6; 1.7) per i redditi pro capite oltre Euro 39.000,01: punti 4; 2) in base alla gravita' della situazione abitativa del richiedente nonche' in relazione a procedure di sfratto esecutivo non dovuto a morosita'; alla mancanza di sufficienti condizioni igienico-sanitarie attestata dall'ufficiale sanitario territorialmente competente e all'indice di affollamento dell'alloggio occupato (dato dal numero dei componenti il nucleo familiare diviso per il numero dei vani utili) che deve essere superiore a 1: ulteriori punti fissi 3; c) per le finalita' di cui all'Art. 4, lettere c), d), e), f) e g) fino a 6 punti cosi' graduati: 1) per i redditi pro capite fino a Euro 6.500,00: punti 6; 2) per i redditi pro capite da Euro 6.500,01 a Euro 13.000,00: punti 5.5; 3) per i redditi pro capite da Euro 13.000,01 a Euro 19.500,00: punti 5; 4) per i redditi pro capite da Euro 19.500,01 a Euro 26.000,00: punti 4.5; 5) per i redditi pro capite da Euro 26.000,01 a Euro 32.500,00: punti 4; 6) per i redditi pro capite da Euro 32.500,01 a Euro 39.000,00: punti 3.5; 7) per i redditi pro capite oltre Euro 39.000,01: punti 3; d) per le finalita' di cui all'Art. 4, lettere h), i) ed l), fino a punti 4 cosi' graduati: 1) per i redditi pro capite fino a Euro 6.500,00: punti 4; 2) per i redditi pro capite da Euro 6.500,01 a Euro 13.000,00: punti 3.5; 3) per i redditi pro capite da Euro 13.000,01 a Euro 19.500,00: punti 3; 4) per i redditi pro capite da Euro 19.500,01 a Euro 26.000,00: punti 2.5; 5) per i redditi pro capite da Euro 26.000,01 a Euro 32.500,00: punti 2; 6) per i redditi pro capite da Euro 32.500,01 a Euro 39.000,00: punti 1.5; 7) per i redditi pro capite oltre Euro 39.000,01: punti 1; e) per altre particolari e documentate situazioni di bisogno relative agli interventi per le finalita' di cui all'Art. 4: sino a punti 4. 4. A parita' di punteggio si tiene conto dell'anzianita' di effettivo servizio presso la Regione, ovvero, a parita' di questa, della maggiore anzianita' d'eta'. 5. Se una domanda di anticipazione e' presentata contemporaneamente per piu' finalita', ai fini dell'inserimento in graduatoria e' considerata la finalita' che da' il punteggio piu' alto.