Art. 19.
                       Formazione graduatoria
    1.  Delle  domande  presentate entro i termini previsti, si forma
una graduatoria nella quale e' attribuito ai richiedenti il punteggio
previsto per le varie fattispecie secondo le seguenti modalita' ed in
considerazioni del reddito pro capite
    2.   Il   reddito  pro  capite  del  richiedente  e'  determinato
considerando il reddito complessivo del nucleo familiare al netto dei
contributi previdenziali, rapportato al numero dei componenti, previo
abbattimento  di  una  quota  per spese generali di Euro 5.000,00 per
nucleo familiare.
    3.  Ai fini della formazione della graduatoria si attribuiscono i
seguenti punteggi:
      a) per le finalita' di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a) fino
a 18 punti cosi' graduati:
        1) per i redditi pro capite fino a Euro 6.500,00: punti 18;
        2)  per  i  redditi  pro  capite  da  Euro  6.500,01  a  Euro
13.000,00: punti 16;
        3)  per  i  redditi  pro  capite  da  Euro  13.000,01  a Euro
19.500,00: punti 14;
        4)  per  i  redditi  pro  capite  da  Euro  19.500,01  a Euro
26.000,00: punti 12;
        5)  per  i  redditi  pro  capite  da  Euro  26.000,01  a Euro
32.500,00: punti 10;
        6)  per  i  redditi  pro  capite  da  Euro  32.500,01  a Euro
39.000,00: punti 8;
        7) per i redditi pro capite oltre Euro 39.000,01: punti 6;
      b) per le finalita' di cui all'Art. 4, comma 1, lettera b):
        1) fino a punti 16 cosi' graduati:
          1.1)  per  i redditi pro capite fino a Euro 6.500,00: punti
16;
          1.2) per  i  redditi  pro  capite  da  Euro 6.500,01 a Euro
13.000,00: punti 14;
          1.3) per  i  redditi  pro  capite  da Euro 13.000,01 a Euro
19.500,00: punti 12;
          1.4) per  i  redditi  pro  capite  da Euro 19.500,01 a Euro
26.000,00: punti 10;
          1.5) per  i  redditi  pro  capite  da Euro 26.000,01 a Euro
32.500,00: punti 8;
          1.6) per  i  redditi  pro  capite  da Euro 32.500,01 a Euro
39.000,00: punti 6;
          1.7) per  i  redditi pro capite oltre Euro 39.000,01: punti
4;
        2)  in  base  alla  gravita'  della  situazione abitativa del
richiedente nonche' in relazione a procedure di sfratto esecutivo non
dovuto   a   morosita';   alla  mancanza  di  sufficienti  condizioni
igienico-sanitarie       attestata      dall'ufficiale      sanitario
territorialmente    competente    e    all'indice   di   affollamento
dell'alloggio  occupato  (dato  dal  numero  dei componenti il nucleo
familiare  diviso  per  il  numero  dei  vani  utili) che deve essere
superiore a 1: ulteriori punti fissi 3;
      c) per le finalita' di cui all'Art. 4, lettere c), d), e), f) e
g) fino a 6 punti cosi' graduati:
        1) per i redditi pro capite fino a Euro 6.500,00: punti 6;
        2) per   i  redditi  pro  capite  da  Euro  6.500,01  a  Euro
13.000,00: punti 5.5;
        3) per  i  redditi  pro  capite  da  Euro  13.000,01  a  Euro
19.500,00: punti 5;
        4)  per  i  redditi  pro  capite  da  Euro  19.500,01  a Euro
26.000,00: punti 4.5;
        5)  per  i  redditi  pro  capite  da  Euro  26.000,01  a Euro
32.500,00: punti 4;
        6)  per  i  redditi  pro  capite  da  Euro  32.500,01  a Euro
39.000,00: punti 3.5;
        7) per i redditi pro capite oltre Euro 39.000,01: punti 3;
      d) per  le  finalita'  di cui all'Art. 4, lettere h), i) ed l),
fino a punti 4 cosi' graduati:
        1) per i redditi pro capite fino a Euro 6.500,00: punti 4;
        2)  per  i  redditi  pro  capite  da  Euro  6.500,01  a  Euro
13.000,00: punti 3.5;
        3)  per  i  redditi  pro  capite  da  Euro  13.000,01  a Euro
19.500,00: punti 3;
        4)  per  i  redditi  pro  capite  da  Euro  19.500,01  a Euro
26.000,00: punti 2.5;
        5)  per  i  redditi  pro  capite  da  Euro  26.000,01  a Euro
32.500,00: punti 2;
        6)  per  i  redditi  pro  capite  da  Euro  32.500,01  a Euro
39.000,00: punti 1.5;
        7) per i redditi pro capite oltre Euro 39.000,01: punti 1;
      e) per  altre  particolari  e documentate situazioni di bisogno
relative  agli  interventi per le finalita' di cui all'Art. 4: sino a
punti 4.
    4.  A  parita'  di  punteggio  si  tiene conto dell'anzianita' di
effettivo  servizio  presso  la Regione, ovvero, a parita' di questa,
della maggiore anzianita' d'eta'.
    5.    Se    una    domanda   di   anticipazione   e'   presentata
contemporaneamente  per  piu'  finalita', ai fini dell'inserimento in
graduatoria  e'  considerata  la  finalita' che da' il punteggio piu'
alto.