Art. 2. Ambito di applicazione 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere le anticipazioni di cui all'Art. 1 ai dipendenti regionali in attivita' di servizio che abbiano maturato, alla data della domanda, otto anni di servizio utile ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita. 2. Nel servizio utile vengono considerati i periodi ricongiunti o interamente riscattati alla data della domanda.