Art. 20.
               Ripresentazione domande non soddisfatte
    1.  Le  domande che, unicamente per l'applicazione dei limiti dei
contingenti  semestrali  di  cui  all'Art.  17, commi 1 e 2, non sono
soddisfatte,  possono  essere  ripresentate,  se  nel  frattempo  non
accolte,  sino alla data di scadenza del quarto semestre successivo a
quello   di  prima  presentazione,  con  l'aggiornamento  della  sola
documentazione  riguardante  situazioni  che  hanno subito modifiche,
ferma restando l'acquisizione del diritto ai requisiti accertati alla
data della prima domanda.