Art. 20. Ripresentazione domande non soddisfatte 1. Le domande che, unicamente per l'applicazione dei limiti dei contingenti semestrali di cui all'Art. 17, commi 1 e 2, non sono soddisfatte, possono essere ripresentate, se nel frattempo non accolte, sino alla data di scadenza del quarto semestre successivo a quello di prima presentazione, con l'aggiornamento della sola documentazione riguardante situazioni che hanno subito modifiche, ferma restando l'acquisizione del diritto ai requisiti accertati alla data della prima domanda.