Art. 22.
                          Onere probatorio
    1.  I beneficiari delle anticipazioni, ad eccezione di coloro che
hanno   richiesto  l'anticipazione  per  le  finalita'  di  cui  alle
lettere e) e f) dell'Art. 4, sono tenuti a produrre la documentazione
delle  spese effettivamente sostenute entro i termini prestabiliti ed
a    restituire   le   somme   non   utilizzate   entro   i   termini
stessi maggiorate   degli  interessi  legali,  salva  ogni  ulteriore
responsabilita' del dipendente.