Art. 22. Onere probatorio 1. I beneficiari delle anticipazioni, ad eccezione di coloro che hanno richiesto l'anticipazione per le finalita' di cui alle lettere e) e f) dell'Art. 4, sono tenuti a produrre la documentazione delle spese effettivamente sostenute entro i termini prestabiliti ed a restituire le somme non utilizzate entro i termini stessi maggiorate degli interessi legali, salva ogni ulteriore responsabilita' del dipendente.