Art. 23.
                  Disposizioni transitorie e finali
    1.   Il   presente   regolamento   sostituisce  integralmente  il
regolamento  di cui all'Art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983,
n.  54, adottato con decreto del presidente della giunta regionale n.
0367/Pers. del 13 settembre 1988.