Art. 3.
                       Percentuale concedibile
    1.  L'anticipazione  concedibile  non  puo'  essere  superiore al
settanta  per cento dell'ammontare del trattamento cui il richiedente
avrebbe  diritto  nel  caso di cessazione del rapporto di lavoro alla
data della richiesta, ed e' soggetta alle ritenute di legge.