Art. 4.
                             Fattispecie
    1.   L'anticipazione   puo'   essere  concessa  per  le  seguenti
finalita':
      a) spese  per  terapie  e  interventi straordinari di carattere
sanitario da sostenere per se' o per i familiari conviventi;
      b) acquisizione  della  prima casa di abitazione per se', per i
figli  conviventi  o  in  comproprieta'  con il coniuge o con i figli
conviventi,   adibita   a  stabile  dimora  secondo  quanto  previsto
dall'Art. 6;
      c) lavori  di  ristrutturazione  o  comunque  di  miglioramento
funzionale dell'abitazione di proprieta' del richiedente, del coniuge
o  di  figli conviventi, di quella in locazione o comodato, adibita a
stabile dimora della famiglia;
      d) spese  di  arredamento  dell'abitazione  nonche'  spese  per
contratti di locazione e trasloco;
      e) matrimonio;
      f) nascite,  riconoscimento  di  figli  naturali, dichiarazione
giudiziale di paternita' o maternita', ovvero adozione;
      g) estinzione   di  mutui  fondiari  o  edilizi  stipulati  per
l'acquisizione  o la ristrutturazione dell'alloggio adibito a stabile
dimora;
      h) oneri  da  sostenere  in  unica  soluzione  per  riscatti  e
ricongiunzioni ai fini previdenziali;
      i) risarcimento  da  responsabilita' civile per danni provocati
dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purche' ne' doloso, ne'
preterintenzionale,   ovvero  risarcimento  per  danni  provocati  da
familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;
      j) pagamento di imposte di successione.