Art. 4. Fattispecie 1. L'anticipazione puo' essere concessa per le seguenti finalita': a) spese per terapie e interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per se' o per i familiari conviventi; b) acquisizione della prima casa di abitazione per se', per i figli conviventi o in comproprieta' con il coniuge o con i figli conviventi, adibita a stabile dimora secondo quanto previsto dall'Art. 6; c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell'abitazione di proprieta' del richiedente, del coniuge o di figli conviventi, di quella in locazione o comodato, adibita a stabile dimora della famiglia; d) spese di arredamento dell'abitazione nonche' spese per contratti di locazione e trasloco; e) matrimonio; f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita', ovvero adozione; g) estinzione di mutui fondiari o edilizi stipulati per l'acquisizione o la ristrutturazione dell'alloggio adibito a stabile dimora; h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzioni ai fini previdenziali; i) risarcimento da responsabilita' civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purche' ne' doloso, ne' preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso; j) pagamento di imposte di successione.