Art. 5. Terapie, interventi di carattere sanitario 1. Per le finalita' di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a), unitamente alla domanda da presentare entro due anni dal verificarsi dell'evento, il dipendente produce: a) documentazione medico sanitaria relativa all'intervento o alla terapia da praticare; b) attestazione da parte della struttura sanitaria pubblica in ordine alla straordinarieta' o particolarita' dell'intervento o terapia; c) preventivo delle spese del medico o della clinica, integrato da un preventivo delle spese complementari essenziali o, qualora la domanda sia presentata ad intervento iniziato o concluso, le relative fatture originali debitamente quietanzate; d) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda ovvero un'autocertificazione resa ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; e) copia integrale, debitamente firmata dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare, risultante dal precedente documento, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione ovvero, piu' semplicemente, l'autocertificazione resa ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 2. Se i coniugi hanno residenze diverse, e' necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che non sia provato lo stato di separazione, mediante produzione di copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero sentenza di separazione giudiziale. 3. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali o ricevute fiscali, debitamente quietanzate, entro il termine di un anno dalla data di riscossione dell'anticipazione, prorogabile, su presentazione di motivata istanza, di un ulteriore anno. 4. Se l'anticipazione e' richiesta per spese conseguenti a patologie particolarmente gravi, e' richiesto il parere favorevole del comitato di gestione del fondo sociale. 5. Nel caso di cui al comma precedente il dipendente produce: a) documentazione medico sanitaria relativa alla patologia; b) attestazione da parte del medico di base in ordine alla gravita' della patologia medesima; c) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda. Se i coniugi hanno residenze diverse, e' necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che non sia provato lo stato di separazione, mediante produzione di copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero sentenza di separazione giudiziale; d) copia integrale debitamente firmata dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare, risultante dal precedente documento, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione ovvero, piu' semplicemente, l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 6. Il beneficiario non e' tenuto a presentare alcuna giustificazione di spesa.