Art. 5.
             Terapie, interventi di carattere sanitario
    1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'Art. 4, comma 1, lettera a),
unitamente  alla domanda da presentare entro due anni dal verificarsi
dell'evento, il dipendente produce:
      a) documentazione  medico  sanitaria  relativa all'intervento o
alla terapia da praticare;
      b) attestazione  da parte della struttura sanitaria pubblica in
ordine  alla  straordinarieta'  o  particolarita'  dell'intervento  o
terapia;
      c) preventivo delle spese del medico o della clinica, integrato
da  un  preventivo delle spese complementari essenziali o, qualora la
domanda sia presentata ad intervento iniziato o concluso, le relative
fatture originali debitamente quietanzate;
      d) stato  di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella
di  presentazione  della domanda ovvero un'autocertificazione resa ai
sensi  dell'Art.  46  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000;
      e) copia    integrale,    debitamente    firmata    dell'ultima
dichiarazione  dei redditi del richiedente e di ogni altro componente
il  nucleo familiare, risultante dal precedente documento, produttore
di  reddito tenuto alla sua presentazione ovvero, piu' semplicemente,
l'autocertificazione  resa  ai  sensi  dell'Art.  46  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    2.  Se  i coniugi hanno residenze diverse, e' necessario produrre
gli  stati  di  famiglia  di  entrambi, a meno che non sia provato lo
stato  di separazione, mediante produzione di copia del provvedimento
di  omologa di separazione consensuale ovvero sentenza di separazione
giudiziale.
    3.  Il  beneficiario,  a  giustificazione  delle spese sostenute,
presenta   le  fatture  originali  o  ricevute  fiscali,  debitamente
quietanzate,  entro  il  termine di un anno dalla data di riscossione
dell'anticipazione,   prorogabile,   su   presentazione  di  motivata
istanza, di un ulteriore anno.
    4.  Se  l'anticipazione  e'  richiesta  per  spese  conseguenti a
patologie  particolarmente  gravi,  e' richiesto il parere favorevole
del comitato di gestione del fondo sociale.
    5. Nel caso di cui al comma precedente il dipendente produce:
      a) documentazione medico sanitaria relativa alla patologia;
      b) attestazione  da  parte  del  medico  di base in ordine alla
gravita' della patologia medesima;
      c) stato  di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella
di presentazione della domanda. Se i coniugi hanno residenze diverse,
e'  necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che
non sia provato lo stato di separazione, mediante produzione di copia
del  provvedimento  di  omologa  di  separazione  consensuale  ovvero
sentenza di separazione giudiziale;
      d) copia     integrale    debitamente    firmata    dell'ultima
dichiarazione  dei redditi del richiedente e di ogni altro componente
il  nucleo familiare, risultante dal precedente documento, produttore
di  reddito tenuto alla sua presentazione ovvero, piu' semplicemente,
l'autocertificazione  resa  ai  sensi  dell'art.  46  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    6.   Il   beneficiario   non   e'   tenuto  a  presentare  alcuna
giustificazione di spesa.