Art. 6.
                   Acquisizione casa di abitazione
    1.   Le   finalita'   di  cui  all'Art.  4,  comma 1,  lettera b)
comprendono:
      a) acquisto di un alloggio;
      b) costruzione di una casa;
      c) acquisto di un alloggio in cooperativa;
      d) riscatto di un alloggio di edilizia agevolata.
    2.  L'anticipazione  per  le  suddette finalita' riguarda l'unica
adeguata   abitazione  da  acquistare  in  esclusiva  proprieta'  del
dipendente  o dei figli conviventi, o in comproprieta' con il coniuge
o con i figli conviventi.
    3.  Alla  data  di presentazione della domanda, il richiedente, i
figli conviventi o il coniuge non devono risultare titolari esclusivi
di  un  diritto  di  proprieta'  su  altro  adeguato alloggio, mentre
possono  risultare titolari di un diritto di nuda proprieta' su altro
adeguato alloggio.
    4.  Se  l'anticipazione  e'  richiesta  per  l'acquisizione di un
alloggio  a  favore  di  un figlio convivente, il richiedente o altro
componente  il  nucleo famigliare puo' risultare gia' proprietario di
altro  adeguato  alloggio,  purche'  adibito ad abitazione del nucleo
familiare,  nonche'  proprietario  di  un  ulteriore alloggio purche'
inadeguato alle esigenze del figlio.
    5.   Qualora  il  dipendente  che  richiede  l'anticipazione  per
l'acquisizione  della  prima casa conviva con la famiglia di origine,
la documentazione di cui all'Art. 7, comma 1, lettera a), e' riferita
al solo richiedente.
    6.  Nel  caso  che  l'anticipazione per le suddette finalita' sia
richiesta  dal dipendente in comproprieta' con il futuro coniuge, dal
dipendente  in  comproprieta' con la persona convivente di fatto, per
il figlio del dipendente in comproprieta' con il futuro coniuge o per
il  figlio  del dipendente in comproprieta' con la persona convivente
di  fatto,  va  presentato,  successivamente  alla  liquidazione ed a
seconda dei casi, il certificato di matrimonio o lo stato di famiglia
comprovante, la convivenza.
    7. Per le fattispecie di cui al sesto comma, il beneficiario deve
produrre la documentazione di cui all'Art. 7.
    8.  Per  abitazione  adeguata  si richiamano i parametri previsti
dalla   disciplina   regionale  in  vigore  in  materia  di  edilizia
residenziale pubblica.