Art. 7.
                  Documenti inerenti l'acquisizione
    1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'Art. 4, comma 1, lettera b),
unitamente    alla    domanda    da    inoltrare   entro   due   anni
dall'acquisizione, il richiedente produce:
      a) una  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' resa
ai  sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, che attesti tutte le proprieta' o comproprieta' immobiliari
del dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare.
    Nella  fattispecie  di  cui all'Art. 6, comma 4, la dichiarazione
sostitutiva di cui sopra dovra' attestare la sussistenza o meno delle
situazioni in detto comma ipotizzate;
      b) stato  di famiglia ovvero l'autocertificazione resa ai sensi
dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Se  i  coniugi  hanno  residenze  diverse, e' necessario produrre gli
stati di famiglia di entrambi, a meno che non sia provato lo stato di
separazione,  mediante  produzione  di  copia  del  provvedimento  di
omologa  di  separazione  consensuale  ovvero sentenza di separazione
giudiziale;
      c) copia     integrale    debitamente    firmata    dell'ultima
dichiarazione  dei redditi del richiedente e di ogni altro componente
il  nucleo  familiare risultante dal precedente documento, produttore
di  reddito tenuto alla sua presentazione ovvero, piu' semplicemente,
l'autocertificazione  resa  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
    2. Il richiedente inoltre allega:
      a) nel caso di cui all'Art. 6, comma 1, lettera a):
        1)  copia  autentica  conforme  all'originale  del  contratto
preliminare  di  compravendita,  cui  dovra'  seguire copia autentica
conforme   all'originale   di   quello  definitivo  di  compravendita
rilasciata  dal  notaio o dall'ufficio tavolare competente ovvero una
dichiarazione  d'intenzioni  del  dipendente  di  voler acquistare un
alloggio,  con  l'indicazione  degli  estremi  tavolari o catastali e
relativo   costo,   cui   dovra'   seguire,   prima   dell'erogazione
dell'anticipazione,   copia   autentica  conforme  all'originale  del
contratto   preliminare   di  compravendita  ovvero  copia  autentica
conforme  all'originale  di quello definitivo rilasciata dal notaio o
dall'ufficio   tavolare   competente,   che  comunque  dovra'  essere
prodotto;
        2) planimetria dell'alloggio debitamente quotata;
        3)  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' resa ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000 di
stabile dimora nell'alloggio da acquistare;
      b) nel caso di cui all'Art. 6, comma 1, lettera b):
        1) titolo di proprieta' del terreno;
        2)  il  progetto comprendente planirnetria quotata, relazione
tecnico illustrativa, preventivo particolareggiato di spesa;
        3) concessione edilizia;
        4) attestazione d'inizio dei lavori;
        5)  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' resa ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000 di
stabile dimora nell'alloggio in costruzione;
      c) nel caso di cui all'Art. 6, comma 1, lettera c):
        1)  copia  conforme  all'originale  dell'estratto  del  libro
verbale   del  consiglio  di  amministrazione  della  cooperativa  di
assegnazione dell'alloggio;
        2)  dichiarazione del presidente della cooperativa attestante
il costo dell'alloggio;
        3)  copia  del certificato di iscrizione della cooperativa al
registro regionale delle cooperative;
        4)  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' resa ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000 di
stabile dimora nell'alloggio in cooperativa;
      d) nel caso di cui all'Art. 6, comma 1, lettera d):
        1)    deliberazione    dell'ente   proprietario   o   gestore
dell'alloggio  che  ammette il richiedente al riscatto determinandone
il prezzo da corrispondere in unica soluzione;
        2)  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' resa ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000 di
stabile dimora nell'alloggio di edilizia agevolata.
    3.  Il  beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute nei
casi  disciplinati  dal  comma 2, lettere a), b), c) e d), presenta i
rispettivi titoli originali entro il termine di un anno dalla data di
corresponsione  dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione
di motivata istanza, di un ulteriore anno.
    4.  Per quanto concerne le opere fatte in economia e' sufficiente
una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato.
    5.  Se  la  domanda,  per  le  fattispecie  di  cui  al  comma 2,
lettere a),  c),  d),  e'  presentata  ad  acquisizione  avvenuta  il
richiedente  e'  tenuto a produrre, unitamente alla domanda, anche la
copia    conforme   all'originale   del   contratto   definitivo   di
compravendita   rilasciata   dal   notaio   o  dall'ufficio  tavolare
competente.
    6. Se la domanda per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b)
e'  presentata  a  costruzione iniziata o ultimata, il richiedente e'
tenuto a produrre, unitamente alla domanda, anche le relative fatture
originali debitamente quietanzate.