Art. 7. Documenti inerenti l'acquisizione 1. Per le finalita' di cui all'Art. 4, comma 1, lettera b), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dall'acquisizione, il richiedente produce: a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesti tutte le proprieta' o comproprieta' immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare. Nella fattispecie di cui all'Art. 6, comma 4, la dichiarazione sostitutiva di cui sopra dovra' attestare la sussistenza o meno delle situazioni in detto comma ipotizzate; b) stato di famiglia ovvero l'autocertificazione resa ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Se i coniugi hanno residenze diverse, e' necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che non sia provato lo stato di separazione, mediante produzione di copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero sentenza di separazione giudiziale; c) copia integrale debitamente firmata dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare risultante dal precedente documento, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione ovvero, piu' semplicemente, l'autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 2. Il richiedente inoltre allega: a) nel caso di cui all'Art. 6, comma 1, lettera a): 1) copia autentica conforme all'originale del contratto preliminare di compravendita, cui dovra' seguire copia autentica conforme all'originale di quello definitivo di compravendita rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente ovvero una dichiarazione d'intenzioni del dipendente di voler acquistare un alloggio, con l'indicazione degli estremi tavolari o catastali e relativo costo, cui dovra' seguire, prima dell'erogazione dell'anticipazione, copia autentica conforme all'originale del contratto preliminare di compravendita ovvero copia autentica conforme all'originale di quello definitivo rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente, che comunque dovra' essere prodotto; 2) planimetria dell'alloggio debitamente quotata; 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio da acquistare; b) nel caso di cui all'Art. 6, comma 1, lettera b): 1) titolo di proprieta' del terreno; 2) il progetto comprendente planirnetria quotata, relazione tecnico illustrativa, preventivo particolareggiato di spesa; 3) concessione edilizia; 4) attestazione d'inizio dei lavori; 5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio in costruzione; c) nel caso di cui all'Art. 6, comma 1, lettera c): 1) copia conforme all'originale dell'estratto del libro verbale del consiglio di amministrazione della cooperativa di assegnazione dell'alloggio; 2) dichiarazione del presidente della cooperativa attestante il costo dell'alloggio; 3) copia del certificato di iscrizione della cooperativa al registro regionale delle cooperative; 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio in cooperativa; d) nel caso di cui all'Art. 6, comma 1, lettera d): 1) deliberazione dell'ente proprietario o gestore dell'alloggio che ammette il richiedente al riscatto determinandone il prezzo da corrispondere in unica soluzione; 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio di edilizia agevolata. 3. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute nei casi disciplinati dal comma 2, lettere a), b), c) e d), presenta i rispettivi titoli originali entro il termine di un anno dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, di un ulteriore anno. 4. Per quanto concerne le opere fatte in economia e' sufficiente una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato. 5. Se la domanda, per le fattispecie di cui al comma 2, lettere a), c), d), e' presentata ad acquisizione avvenuta il richiedente e' tenuto a produrre, unitamente alla domanda, anche la copia conforme all'originale del contratto definitivo di compravendita rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente. 6. Se la domanda per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b) e' presentata a costruzione iniziata o ultimata, il richiedente e' tenuto a produrre, unitamente alla domanda, anche le relative fatture originali debitamente quietanzate.