Art. 8. Ristrutturazione dell'abitazione 1. Per le finalita' di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dalla ristrutturazione, il richiedente produce: a) documento comprovante la proprieta' dell'alloggio ovvero contratto di locazione o di comodato; b) il progetto dei lavori comprensivo del preventivo particolareggiato di spesa o del rendiconto delle spese effettivamente sostenute, ovvero relazione tecnico illustrativa dei lavori comprensiva del preventivo particolareggiato di spesa o del rendiconto delle spese effettivamente sostenute; c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesti: 1) tutte le proprieta' o comproprieta' immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare; 2) la stabile dimora nell'alloggio oggetto di ristrutturazione; d) la documentazione di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d) ed e) tenendo conto delle disposizioni di cui all'Art. 6, quinto, sesto e settimo comma. 2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali, debitamente quietanzate, entro il termine di un anno dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, per un ulteriore anno. 3. Per quanto concerne le opere fatte in economia e' sufficiente una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato. Qualora per il miglioramento funzionale riguardante la casa di proprieta' venga richiesta l'anticipazione per l'acquisto di un box, garage o posto macchina, e' necessaria l'intavolazione di questo quale pertinenza dell'alloggio principale.