Art. 8.
                  Ristrutturazione dell'abitazione
    1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'Art. 4, comma 1, lettera c),
unitamente   alla   domanda   da   inoltrare  entro  due  anni  dalla
ristrutturazione, il richiedente produce:
      a) documento  comprovante  la  proprieta'  dell'alloggio ovvero
contratto di locazione o di comodato;
      b) il   progetto   dei   lavori   comprensivo   del  preventivo
particolareggiato   di   spesa   o   del   rendiconto   delle   spese
effettivamente  sostenute,  ovvero relazione tecnico illustrativa dei
lavori  comprensiva  del  preventivo particolareggiato di spesa o del
rendiconto delle spese effettivamente sostenute;
      c) una  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' resa
ai  sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, che attesti:
        1)  tutte  le  proprieta'  o  comproprieta'  immobiliari  del
dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
        2)    la    stabile    dimora    nell'alloggio   oggetto   di
ristrutturazione;
      d) la  documentazione di cui all'Art. 5, comma 1, lettere d) ed
e)  tenendo conto delle disposizioni di cui all'Art. 6, quinto, sesto
e settimo comma.
    2.  Il  beneficiario,  a  giustificazione  delle spese sostenute,
presenta  le  fatture  originali,  debitamente  quietanzate, entro il
termine  di  un anno dalla data di corresponsione dell'anticipazione,
prorogabile,   dietro  presentazione  di  motivata  istanza,  per  un
ulteriore anno.
    3.  Per quanto concerne le opere fatte in economia e' sufficiente
una  perizia  asseverata redatta da un tecnico abilitato. Qualora per
il  miglioramento  funzionale riguardante la casa di proprieta' venga
richiesta  l'anticipazione  per  l'acquisto di un box, garage o posto
macchina,  e'  necessaria  l'intavolazione di questo quale pertinenza
dell'alloggio principale.