Art. 2.
Modifiche  all'Art. 2, concernente «Limiti d'importo» del decreto del
             Presidente della Regione n. 0111/Pres/2004
    1. Il comma 1, dell'Art. 2 del regolamento, approvato con decreto
del  Presidente  della  Regione  n.  0111/Pres. del 5 aprile 2004, e'
cosi' sostituito:
    «L'importo  di  ogni singola spesa da eseguirsi non puo' superare
Euro 20.000,00, al netto di ogni onere fiscale.».