Art. 2. Modifiche all'Art. 2, concernente «Limiti d'importo» del decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres/2004 1. Il comma 1, dell'Art. 2 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres. del 5 aprile 2004, e' cosi' sostituito: «L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi non puo' superare Euro 20.000,00, al netto di ogni onere fiscale.».