Modifiche al «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il presidente protempore del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attivita' di segreteria del distretto stesso», approvato con decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. Art. 1. Modifiche all'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. 1. Il comma 1 dell'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. e' sostituito dal seguente: «1. Il legale rappresentante della riserva di caccia o di altro soggetto che ha espresso il presidente del distretto venatorio deve far pervenire alla direzione centrale risorse agricole, naturali forestali e montagna, entro il 30 giugno di ogni anno ovvero entro trenta giorni dalla data di elezione del nuovo presidente qualora questa sia successiva al 30 giugno, la domanda di contributo compilata secondo il modello di cui all'allegato A.». 2. Dopo il comma 2 dell'Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. sono inseriti i seguenti: «2-bis. Qualora il presidente del distretito venatorio rimanga in carica solo per parte dell'esercizio finanziario, il contributo gia' concesso al soggetto beneficiario di cui all'Art. 2 che ha espresso il presidente uscente, di seguito chiamato soggetto beneficiario uscente, va rideterminato in relazione alla spesa sostenuta e ammessa a rendiconto fino alla data di cessazione del mandato. 2-ter. Il soggetto beneficiario uscente deve presentare, entro trenta giorni dalla data di cessazione del mandato, la rendicontazione prevista dal comma 3, provvedendo nello stesso termine alla restituzione all'amministrazione regionale della parte di contributo non rendicontata. 2-quater. Il soggetto che esprime il neo-eletto presidente del distretto venatorio, deve presentare, entro trenta giorni dall'avvenuta elezione, al servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, la domanda di contributo compilata secondo il modello di cui all'allegato A. Il contributo viene determinato nell'importo pari alla differenza fra l'importo del contributo concesso al soggetto beneficiario uscente e l'importo della spesa rendicontata da quest'ultimo.». Art. 2. Modifiche all'Art. 6 del decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. 1. Il comma 1 dell'Art. 6 del decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. e' sostituito dal seguente: «1. In sede di prima applicazione, i termini di cui all'Art. 5, commi 2-ter e 2-quater decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora la data di cessazione del mandato sia antecedente ad essa.». Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy