Modifiche   al  «Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la
concessione  dei  contributi  alle  riserve  di  caccia  o agli altri
soggetti   che  esprimono  il  presidente  protempore  del  Distretto
venatorio  per  le  spese  concernenti  l'attivita' di segreteria del
distretto stesso», approvato con decreto del Presidente della Regione
                   10 ottobre 2003, n. 0363/Pres.

                               Art. 1.
    Modifiche all'Art. 5 del decreto del Presidente della Regione
                   10 ottobre 2003, n. 0363/Pres.
    1.  Il  comma  1  dell'Art.  5  del  decreto del Presidente della
Regione 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. e' sostituito dal seguente:
    «1.  Il  legale rappresentante della riserva di caccia o di altro
soggetto  che  ha espresso il presidente del distretto venatorio deve
far  pervenire  alla  direzione  centrale  risorse agricole, naturali
forestali  e  montagna,  entro il 30 giugno di ogni anno ovvero entro
trenta  giorni  dalla  data  di elezione del nuovo presidente qualora
questa  sia  successiva  al  30  giugno,  la  domanda  di  contributo
compilata secondo il modello di cui all'allegato A.».
    2.  Dopo  il comma 2 dell'Art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. Qualora il presidente del distretito venatorio rimanga in
carica  solo per parte dell'esercizio finanziario, il contributo gia'
concesso  al  soggetto beneficiario di cui all'Art. 2 che ha espresso
il  presidente  uscente,  di  seguito  chiamato soggetto beneficiario
uscente, va rideterminato in relazione alla spesa sostenuta e ammessa
a rendiconto fino alla data di cessazione del mandato.
    2-ter.  Il  soggetto  beneficiario uscente deve presentare, entro
trenta   giorni   dalla   data   di   cessazione   del   mandato,  la
rendicontazione  prevista  dal  comma  3,  provvedendo  nello  stesso
termine  alla  restituzione all'amministrazione regionale della parte
di contributo non rendicontata.
    2-quater.  Il  soggetto  che esprime il neo-eletto presidente del
distretto   venatorio,   deve   presentare,   entro   trenta   giorni
dall'avvenuta elezione, al servizio tutela ambienti naturali, fauna e
Corpo forestale regionale, la domanda di contributo compilata secondo
il  modello  di  cui  all'allegato A. Il contributo viene determinato
nell'importo  pari  alla  differenza  fra  l'importo  del  contributo
concesso  al  soggetto  beneficiario  uscente e l'importo della spesa
rendicontata da quest'ultimo.».
                               Art. 2.
    Modifiche all'Art. 6 del decreto del Presidente della Regione
                   10 ottobre 2003, n. 0363/Pres.
    1.  Il  comma  1  dell'Art.  6  del  decreto del Presidente della
Regione 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres. e' sostituito dal seguente:
    «1.  In  sede di prima applicazione, i termini di cui all'Art. 5,
commi  2-ter e 2-quater decorrono dalla data di entrata in vigore del
presente  regolamento  qualora  la data di cessazione del mandato sia
antecedente ad essa.».
                               Art. 3.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  Regolamento entra il vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy