Art. 3. 1. Il piano di cui all'Art. 2, con valenza di piano particolareggiato, deve essere approvato anche in variante al vigente piano regolatore generale dei comuni di Ascea e Casalvelino e deve prevedere: a) gli interventi per la riqualificazione degli spazi e dei percorsi pubblici, con particolare riferimento all'emergenze archeologiche ed architettoniche dell'area; b) gli interventi pubblici e privati per la qualificazione dell'edificato esistente compresi gli immobili abusivi oggetto di istanza di concessione in sanatoria; c) i nuovi interventi pubblici e privati; d) le aree inedificabili e la loro destinazione; e) le opere di urbanizzazione; f) la normativa di dettaglio inerente gli interventi ammessi.