Art. 3.
    1.   Il   piano   di   cui  all'Art.  2,  con  valenza  di  piano
particolareggiato, deve essere approvato anche in variante al vigente
piano  regolatore  generale  dei comuni di Ascea e Casalvelino e deve
prevedere:
      a) gli  interventi  per  la  riqualificazione degli spazi e dei
percorsi   pubblici,   con   particolare   riferimento  all'emergenze
archeologiche ed architettoniche dell'area;
      b) gli  interventi  pubblici  e  privati  per la qualificazione
dell'edificato  esistente  compresi  gli  immobili abusivi oggetto di
istanza di concessione in sanatoria;
      c) i nuovi interventi pubblici e privati;
      d) le aree inedificabili e la loro destinazione;
      e) le opere di urbanizzazione;
      f) la normativa di dettaglio inerente gli interventi ammessi.