Art. 5.
    1.  All'onere derivante dalla presente legge per la realizzazione
del  piano  dei  comuni  di  Ascea  e  Casalvelino  di cui all'Art. 2
quantificato  in  nove  milioni  di  euro si fa fronte con le risorse
finanziarie previste nei bilanci degli anni 2005, 2006 e 2007.