Art. 3.
                          Regolarizzazione

    1.  L'autorizzazione  per  la  regolarizzazione  delle  superfici
vitate di cui all'Art. 1 e' concessa per:
      a) il   reimpianto   mediante   conferma   dell'esistenza   del
precedente   vigneto  al  quale  non  e'  stato  concesso  un  premio
all'estirpazione  -  regolamento  CE  n.  493/1999,  Art. 2, comma 3,
lettera a);
      b) il  nuovo  impianto di vigneto realizzato con l'utilizzo del
diritto   di   reimpianto,  acquistato  entro  il  30 giugno  2003  -
regolamento CE n. 1493/1999, Art. 2, comma 3, lettera b);
      c) il  nuovo  impianto di vigneto realizzato con l'utilizzo del
diritto   di   reimpianto,   acquistato  dalla  riserva  regionale  -
regolamento CE n. 1493/1999, Art. 2, comma 3, lettera c);
      d) il  nuovo  impianto  di  vigneto  realizzato  per  mezzo  di
estirpazione di equivalente superficie in coltura pura in conformita'
alla  normativa  comunitaria  vigente  - regolamento CE n. 1493/1999,
Art. 2, comma 3, lettera d).