Art. 3. Regolarizzazione 1. L'autorizzazione per la regolarizzazione delle superfici vitate di cui all'Art. 1 e' concessa per: a) il reimpianto mediante conferma dell'esistenza del precedente vigneto al quale non e' stato concesso un premio all'estirpazione - regolamento CE n. 493/1999, Art. 2, comma 3, lettera a); b) il nuovo impianto di vigneto realizzato con l'utilizzo del diritto di reimpianto, acquistato entro il 30 giugno 2003 - regolamento CE n. 1493/1999, Art. 2, comma 3, lettera b); c) il nuovo impianto di vigneto realizzato con l'utilizzo del diritto di reimpianto, acquistato dalla riserva regionale - regolamento CE n. 1493/1999, Art. 2, comma 3, lettera c); d) il nuovo impianto di vigneto realizzato per mezzo di estirpazione di equivalente superficie in coltura pura in conformita' alla normativa comunitaria vigente - regolamento CE n. 1493/1999, Art. 2, comma 3, lettera d).