Art. 4. Modalita' di regolarizzazione 1. La regolarizzazione delle superfici vitate di cui all'Art. 3 e' concessa entro il termine stabilito dall'Art. 2, comma 3 del regolamento CE n. 1493/1999. 2. La giunta regionale definisce con delibera la data entro la quale i conduttori viticoli interessati devono presentare domanda di regolarizzazione.