Art. 4.
                    Modalita' di regolarizzazione

    1.  La  regolarizzazione delle superfici vitate di cui all'Art. 3
e'  concessa  entro  il  termine  stabilito  dall'Art. 2, comma 3 del
regolamento CE n. 1493/1999.
    2.  La  giunta  regionale definisce con delibera la data entro la
quale  i conduttori viticoli interessati devono presentare domanda di
regolarizzazione.