Art. 5. S a n z i o n i 1. I conduttori viticoli interessati alla regolarizzazione delle superfici vitate di cui all'Art. 3 sono tenuti al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative: a) 250,00 euro per ettaro per la regolarizzazione di cui al regolamento CE n. 1493/1999, Art. 2, comma 3, lettera a); b) 1.033,00 euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti non irrigui realizzati in terreni ubicati al di fuori delle zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualita' prodotti in Regioni determinate; c) 1.549,00 euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti irrigui realizzati in terreni ubicati al di fuori delle zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni determinate; d) 1.549,00 euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti non irrigui realizzati in terreni ubicati in zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualita' prodotti in Regioni determinate; e) 2.066,00 euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti irrigui realizzati in terreni ubicati in zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni determinate. 2. I conduttori viticoli che hanno effettuato le dichiarazioni di superfici vitate oltre il 31 dicembre 2001 sono soggetti alla sanzione di 50,00 euro per decara - 1000 metri quadri - o frazione di decara. La sanzione e' ridotta ad un terzo se il ritardo non ha superato i trenta giorni. 3. Alle sanzioni di cui al comma 1, comminate in misura fissa, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, Art. 6. 4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di regolarizzazione adottati con atti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.