Art. 5.
                           S a n z i o n i

    1.  I conduttori viticoli interessati alla regolarizzazione delle
superfici  vitate  di  cui  all'Art. 3 sono tenuti al pagamento delle
seguenti sanzioni amministrative:
      a) 250,00  euro  per  ettaro  per la regolarizzazione di cui al
regolamento CE n. 1493/1999, Art. 2, comma 3, lettera a);
      b) 1.033,00  euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti
non  irrigui  realizzati  in  terreni  ubicati al di fuori delle zone
previste  e delimitate per la produzione di vini di qualita' prodotti
in Regioni determinate;
      c) 1.549,00  euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti
irrigui realizzati in terreni ubicati al di fuori delle zone previste
e  delimitate  per  la  produzione  di  vini  di qualita' prodotti in
regioni determinate;
      d) 1.549,00  euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti
non  irrigui  realizzati  in  terreni  ubicati  in  zone  previste  e
delimitate  per la produzione di vini di qualita' prodotti in Regioni
determinate;
      e) 2.066,00  euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti
irrigui  realizzati  in terreni ubicati in zone previste e delimitate
per   la   produzione   di  vini  di  qualita'  prodotti  in  regioni
determinate.
    2. I conduttori viticoli che hanno effettuato le dichiarazioni di
superfici  vitate  oltre  il  31 dicembre  2001  sono  soggetti  alla
sanzione di 50,00 euro per decara - 1000 metri quadri - o frazione di
decara.  La  sanzione  e'  ridotta  ad  un terzo se il ritardo non ha
superato i trenta giorni.
    3.  Alle  sanzioni  di cui al comma 1, comminate in misura fissa,
non  si  applica  il  pagamento  in  misura ridotta di cui alla legge
regionale 10 gennaio 1983, n. 13, Art. 6.
    4.   Sono   fatti   salvi   gli   effetti  dei  provvedimenti  di
regolarizzazione adottati con atti definitivi alla data di entrata in
vigore della presente legge.