Art. 8.
                     Norme finali e transitorie

    1.  Le  disposizioni  attuative della presente legge sono fissate
con provvedimenti della giunta regionale.
    2.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
l'assessorato   regionale  competente  espleta  le  procedure  e  gli
adempimenti  necessari  alla  regolarizzazione  di  cui  all'Art.  1,
comma 1.
    3.  Per  l'accertamento  delle violazioni amministrative previste
dalla presente legge e per l'applicazione delle sanzioni si applicano
le  disposizioni  di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13,
eccetto il disposto dell'Art. 5, comma 3.