Art. 8. Norme finali e transitorie 1. Le disposizioni attuative della presente legge sono fissate con provvedimenti della giunta regionale. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assessorato regionale competente espleta le procedure e gli adempimenti necessari alla regolarizzazione di cui all'Art. 1, comma 1. 3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste dalla presente legge e per l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, eccetto il disposto dell'Art. 5, comma 3.