Art. 3.
    1.  Per  l'iscrizione  all'albo  di cui all'Art. 2 effettuata con
determina   del   dirigente   delegato  entro  novanta  giorni  dalla
presentazione  della  domanda  e  relativa documentazione occorrono i
seguenti requisiti:
      a) la  localita'  sede  di  associazione  pro  loco  -  comune,
frazione  di  comune  o  gruppo  di  comuni - deve avere un minimo di
attrezzature   ricettive   o  caratteristiche  climatiche,  storiche,
artistiche  o  paesaggisti-  che  atte a promuovere la valorizzazione
turistica della localita' stessa;
      b) l'associazione  pro  loco  deve  essere stata costituita con
atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata.
    2.  La  domanda  per  l'iscrizione  all'albo  corredata  da copia
dell'atto  costitutivo,  dello statuto, del bilancio preventivo e del
programma  di  attivita'  dell'associazione e' presentata alla giunta
regionale  della  Campania  -  assessorato  al  turismo  - tramite la
struttura  turistica  locale della provincia in cui l'associazione ha
la sede sociale.
    3.  La struttura turistica inoltra la domanda con parere motivato
entro trenta giorni dal ricevimento.