Art. 3. 1. Per l'iscrizione all'albo di cui all'Art. 2 effettuata con determina del dirigente delegato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e relativa documentazione occorrono i seguenti requisiti: a) la localita' sede di associazione pro loco - comune, frazione di comune o gruppo di comuni - deve avere un minimo di attrezzature ricettive o caratteristiche climatiche, storiche, artistiche o paesaggisti- che atte a promuovere la valorizzazione turistica della localita' stessa; b) l'associazione pro loco deve essere stata costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata. 2. La domanda per l'iscrizione all'albo corredata da copia dell'atto costitutivo, dello statuto, del bilancio preventivo e del programma di attivita' dell'associazione e' presentata alla giunta regionale della Campania - assessorato al turismo - tramite la struttura turistica locale della provincia in cui l'associazione ha la sede sociale. 3. La struttura turistica inoltra la domanda con parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento.