Art. 4.
    1. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale, oltre ai
compiti fissati dallo statuto:
      a) coordinano e promuovono le manifestazioni che determinano un
movimento turistico nella circoscrizione territoriale;
      b) tutelano  e  valorizzano  le bellezze naturali, artistiche e
monumentali del luogo.