Art. 6.
    1.  La Regione incentiva l'attivita' delle pro loco e dell'UNPLI,
sia  regionale che provinciali, con contributi stanziati in relazione
ai  programmi  di attivita' redatti in sintonia con la programmazione
regionale per il turismo e lo spettacolo, con l'utilizzo dei capitoli
previsti nel bilancio regionale.
    2. Una quota non inferiore al venti per cento delle risorse della
presente  legge  e'  riservata  al  comitato regionale ed ai comitati
provinciali  dell'UNPLI  per la attivita' istituzionale con l'obbligo
di  istituzione degli uffici di coordinamento regionale e provinciali
e  l'assegnazione  del  tre  per  cento  al  comitato regionale e, in
rapporto  alla  platea  di  abitanti,  del  tre  per  cento  a quello
provinciale  di  Avellino,  del due per cento a quello provinciale di
Benevento,  del  tre  per  cento a quello provinciale di Caserta, del
cinque  per  cento  a  quello provinciale di Napoli e del quattro per
cento a quello provinciale di Salerno.