Art. 7.
    1.   Le   associazioni   pro  loco  iscritte  all'albo  regionale
presentano  alle  strutture  turistiche locali di competenza entro il
30 aprile  di ogni anno idonea documentazione comprovante l'attivita'
svolta al fine di consentire la verifica agli organi ispettivi.
    2.  Se le associazioni non presentano la documentazione di cui al
comma 1  per  due anni consecutivi, l'assessore regionale al turismo,
su proposta delle strutture turistiche locali e sentito il rispettivo
comitato   provinciale   dell'UNPLI,   emana   il   provvedimento  di
cancellazione  dall'albo  con  la  perdita  dei  benefici di cui alla
presente legge.