Art. 7. 1. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale presentano alle strutture turistiche locali di competenza entro il 30 aprile di ogni anno idonea documentazione comprovante l'attivita' svolta al fine di consentire la verifica agli organi ispettivi. 2. Se le associazioni non presentano la documentazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, l'assessore regionale al turismo, su proposta delle strutture turistiche locali e sentito il rispettivo comitato provinciale dell'UNPLI, emana il provvedimento di cancellazione dall'albo con la perdita dei benefici di cui alla presente legge.