Art. 3. Guardie ambientali volontarie 1. Sono nominate guardie del servizio volontario di vigilanza ambientale - GAV -, istituito con la presente legge: a) i soggetti che hanno frequentato i corsi di formazione professionale organizzati dalla provincia ai sensi dell'Art. 6, comma 2, lettera b), secondo le direttive regionali di cui all'Art. 5, comma 2, lettera b), previo superamento dell'esame finale; b) le guardie volontarie appartenenti agli enti e alle associazioni di cui all'Art. 2, che hanno frequentato i corsi di aggiornamento, organizzati dalla provincia ai sensi dell'Art. 6, comma 2, lettera b), secondo le direttive regionali di cui all'Art. 5, comma 2, lettera b), previo superamento dell'esame finale; c) i soggetti che hanno conseguito la stessa qualifica in altra Regione, previa frequenza di un corso di riqualificazione mirato alla conoscenza dell'ambiente e della normativa regionale della Campania secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all'Art. 5. 2. Sono previsti corsi di aggiornamento per le guardie ambientali volontarie gia' in servizio le cui modalita' sono stabilite dalla provincia secondo le linee di indirizzo del regolamento regionale di cui all'Art. 5. 3. Alle GAV e' affidata la vigilanza sull'applicazione delle leggi regionali in materia di protezione della flora, della fauna, della pesca e dell'ambiente nel suo complesso, ivi comprese le acque marine e dolci.