Art. 3.
                    Guardie ambientali volontarie

    1.  Sono  nominate  guardie  del servizio volontario di vigilanza
ambientale - GAV -, istituito con la presente legge:
      a) i  soggetti  che  hanno  frequentato  i  corsi di formazione
professionale  organizzati  dalla  provincia  ai  sensi  dell'Art. 6,
comma 2,  lettera  b), secondo le direttive regionali di cui all'Art.
5, comma 2, lettera b), previo superamento dell'esame finale;
      b) le   guardie   volontarie  appartenenti  agli  enti  e  alle
associazioni  di  cui  all'Art.  2,  che hanno frequentato i corsi di
aggiornamento,  organizzati  dalla  provincia  ai  sensi dell'Art. 6,
comma 2,  lettera b),  secondo le direttive regionali di cui all'Art.
5, comma 2, lettera b), previo superamento dell'esame finale;
      c) i soggetti che hanno conseguito la stessa qualifica in altra
Regione, previa frequenza di un corso di riqualificazione mirato alla
conoscenza  dell'ambiente  e della normativa regionale della Campania
secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all'Art. 5.
    2. Sono previsti corsi di aggiornamento per le guardie ambientali
volontarie  gia'  in  servizio  le cui modalita' sono stabilite dalla
provincia  secondo le linee di indirizzo del regolamento regionale di
cui all'Art. 5.
    3.  Alle  GAV  e'  affidata  la vigilanza sull'applicazione delle
leggi  regionali  in  materia di protezione della flora, della fauna,
della  pesca e dell'ambiente nel suo complesso, ivi comprese le acque
marine e dolci.