Art. 4. Nomina e figura giuridica delle GAV 1. La nomina a guardia volontaria ambientale avviene con provvedimento della giunta regionale, su designazione della provincia competente, dopo il superamento dell'esame finale dei corsi di formazione di cui agli articoli 5 e 6. L'atto di nomina definisce i compiti che ogni guardia ambientale volontaria e' chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali. 2. L'accesso al servizio di cui alla presente legge deve uniformarsi al principio di pari opportunita' tra uomini e donne. 3. Le GAV durante l'espletamento della loro attivita' sono pubblici ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa assumendo la qualifica degli agenti di cui alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12, concernente «Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza». 4. Le GAV sono dotate di un tesserino di riconoscimento e di un distintivo, rilasciati dalla provincia competente in conformita' al modello indicato dalla giunta regionale nel regolamento di attuazione di cui all'Art. 5. 5. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non da' luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o, comunque, di lavoro subordinato ed autonomo in quanto prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.