Art. 4.
                 Nomina e figura giuridica delle GAV

    1.   La  nomina  a  guardia  volontaria  ambientale  avviene  con
provvedimento della giunta regionale, su designazione della provincia
competente,  dopo  il  superamento  dell'esame  finale  dei  corsi di
formazione  di  cui agli articoli 5 e 6. L'atto di nomina definisce i
compiti  che  ogni  guardia  ambientale  volontaria  e'  chiamata  ad
espletare in relazione alle diverse normative ambientali.
    2.  L'accesso  al  servizio  di  cui  alla  presente  legge  deve
uniformarsi al principio di pari opportunita' tra uomini e donne.
    3.  Le  GAV  durante  l'espletamento  della  loro  attivita' sono
pubblici  ufficiali  e  svolgono  funzioni  di polizia amministrativa
assumendo  la  qualifica  degli agenti di cui alla legge regionale 13
giugno  2003,  n.  12,  concernente  «Norme  in  materia  di  polizia
amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza».
    4.  Le  GAV sono dotate di un tesserino di riconoscimento e di un
distintivo,  rilasciati  dalla provincia competente in conformita' al
modello indicato dalla giunta regionale nel regolamento di attuazione
di cui all'Art. 5.
    5.  L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV
non  da'  luogo  a  costituzione  di  rapporto di pubblico impiego o,
comunque,  di  lavoro  subordinato  ed  autonomo in quanto prestato a
titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.