Art. 5.
                       Funzioni della Regione

    1.   La   Regione  Campania  esercita  funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento del servizio volontario di vigilanza ambientale.
    2.  La  giunta  regionale,  al fine di uniformare le modalita' di
svolgimento  del  servizio  sull'intero  territorio  regionale, entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
sentita la commissione consiliare competente, previa approvazione del
Consiglio  regionale,  emana  un  regolamento di attuazione nel quale
sono definiti:
      a) le linee fondamentali dei programmi di attivita';
      b) le  materie  dei  corsi  di formazione, di aggiornamento, di
riqualificazione  ed  i criteri per la composizione delle commissioni
di esame e per lo svolgimento degli esami finali;
      c) le   direttive   per  la  formulazione  del  regolamento  di
servizio;
      d) gli  schemi  generali  di  convenzione  con  gli  enti  e le
associazioni protezionistiche di cui all'Art. 2;
      e) il  modello del distintivo e del tesserino di riconoscimento
delle GAV.