Art. 5. Funzioni della Regione 1. La Regione Campania esercita funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ambientale. 2. La giunta regionale, al fine di uniformare le modalita' di svolgimento del servizio sull'intero territorio regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, previa approvazione del Consiglio regionale, emana un regolamento di attuazione nel quale sono definiti: a) le linee fondamentali dei programmi di attivita'; b) le materie dei corsi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione ed i criteri per la composizione delle commissioni di esame e per lo svolgimento degli esami finali; c) le direttive per la formulazione del regolamento di servizio; d) gli schemi generali di convenzione con gli enti e le associazioni protezionistiche di cui all'Art. 2; e) il modello del distintivo e del tesserino di riconoscimento delle GAV.