Art. 6.
                       Funzioni delle province

    1.  Le  funzioni  amministrative di organizzazione e gestione del
servizio   volontario  di  vigilanza  ambientale  sono  svolte  dalle
province.
    2. Alle province e' affidato il compito di:
      a) redigere i programmi per lo svolgimento delle attivita';
      b) organizzare,  sentiti  gli  enti  e  le  associazioni di cui
all'Art.  2,  i corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione
delle GAV;
      c) formulare il regolamento di servizio delle GAV;
      d) stipulare  le  convenzioni  con  gli  enti e le associazioni
protezionistiche per l'espletamento del servizio di cui alla presente
legge;
      e) stipulare   idonee  coperture  assicurative  per  infortuni,
responsabilita'  civile verso terzi ed assistenza legale connessa con
l'attivita'  di  servizio delle GAV ai sensi della legge n. 266/1991,
Art. 4;
      e) provvedere  alla dotazione, conservazione e manutenzione dei
mezzi  e  attrezzature  necessari all'espletamento del servizio delle
GAV;
      f) vigilare  e controllare il regolare svolgimento del servizio
e l'osservanza dei compiti affidati e previsti nel decreto di nomina.
    3.  Le  funzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), sono
svolte   in   conformita'  alle  linee  di  indirizzo  stabilite  nel
regolamento regionale di cui all'Art. 5.
    4.  Le  province  presentano  alla giunta regionale una relazione
annuale   sull'attivita'   del   servizio   volontario  di  vigilanza
ambientale.