Art. 6. Funzioni delle province 1. Le funzioni amministrative di organizzazione e gestione del servizio volontario di vigilanza ambientale sono svolte dalle province. 2. Alle province e' affidato il compito di: a) redigere i programmi per lo svolgimento delle attivita'; b) organizzare, sentiti gli enti e le associazioni di cui all'Art. 2, i corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione delle GAV; c) formulare il regolamento di servizio delle GAV; d) stipulare le convenzioni con gli enti e le associazioni protezionistiche per l'espletamento del servizio di cui alla presente legge; e) stipulare idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilita' civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l'attivita' di servizio delle GAV ai sensi della legge n. 266/1991, Art. 4; e) provvedere alla dotazione, conservazione e manutenzione dei mezzi e attrezzature necessari all'espletamento del servizio delle GAV; f) vigilare e controllare il regolare svolgimento del servizio e l'osservanza dei compiti affidati e previsti nel decreto di nomina. 3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), sono svolte in conformita' alle linee di indirizzo stabilite nel regolamento regionale di cui all'Art. 5. 4. Le province presentano alla giunta regionale una relazione annuale sull'attivita' del servizio volontario di vigilanza ambientale.