Art. 7. Compiti e doveri delle guardie ambientali 1. Le GAV operano, nell'ambito territoriale di competenza, per favorire e vigilare sull'applicazione delle norme in materia di protezione ambientale ed in particolare per: a) prevenire le violazioni delle normative ambientali, con riferimento ai parchi, alle riserve naturali, alle aree naturali protette ed ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico; b) svolgere attivita' di prevenzione e vigilanza in tutti i casi di violazione della normativa vigente e, soprattutto, in caso di incendi boschivi, degrado ambientale, abusivismo edilizio, smaltimento dei rifiuti ed escavazione di materiali; c) garantire la tutela e valorizzazione dell'ambiente terrestre, marino, fluviale e lacustre; d) operare per la protezione della flora, soprattutto di quella endemica e rara, e della fauna, anche in riferimento allo svolgimento della caccia e della pesca nonche' alla tutela degli animali di affezione; e) collaborare, con gli enti e gli organismi pubblici competenti, di pronto intervento e di soccorso in caso di pubblica di emergenza; f) contribuire, con gli organismi preposti, alla sensibilizzazione e informazione sulle normative in materia ambientale soprattutto nell'ambito scolastico. 2. Le G.A.V.: a) svolgono le proprie funzioni con prudenza, diligenza e perizia secondo gli orari e le modalita' previste dal regolamento di servizio di cui all'Art. 6, lettera c). b) compilano in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento da trasmettere con tempestivita' al responsabile del servizio presso la provincia o l'ente parco, unitamente a fogli di raccolta dei dati ambientali della zona nella quale hanno prestato servizio; c) si qualificano esibendo il distintivo ed il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla provincia competente; d) usano con la massima cura i mezzi e le attrezzature in dotazione di cui hanno diretta responsabilita'; e) collaborano con tutti gli altri servizi di tutela ambientale per l'attivita' di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento dei reati commessi contro il patrimonio forestale, marittimo, lacustre e fluviale, nonche' quello faunistico ed ittico.