Art. 7.
              Compiti e doveri delle guardie ambientali

    1.  Le  GAV  operano, nell'ambito territoriale di competenza, per
favorire  e  vigilare  sull'applicazione  delle  norme  in materia di
protezione ambientale ed in particolare per:
      a) prevenire  le  violazioni  delle  normative  ambientali, con
riferimento  ai  parchi,  alle  riserve  naturali, alle aree naturali
protette ed ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico;
      b) svolgere  attivita'  di  prevenzione  e vigilanza in tutti i
casi di violazione della normativa vigente e, soprattutto, in caso di
incendi    boschivi,   degrado   ambientale,   abusivismo   edilizio,
smaltimento dei rifiuti ed escavazione di materiali;
      c) garantire   la   tutela   e   valorizzazione   dell'ambiente
terrestre, marino, fluviale e lacustre;
      d) operare per la protezione della flora, soprattutto di quella
endemica e rara, e della fauna, anche in riferimento allo svolgimento
della  caccia  e  della  pesca  nonche'  alla tutela degli animali di
affezione;
      e) collaborare,   con   gli   enti  e  gli  organismi  pubblici
competenti, di pronto intervento e di soccorso in caso di pubblica di
emergenza;
      f)    contribuire,    con    gli   organismi   preposti,   alla
sensibilizzazione   e   informazione   sulle   normative  in  materia
ambientale soprattutto nell'ambito scolastico.
    2. Le G.A.V.:
      a) svolgono  le  proprie  funzioni  con  prudenza,  diligenza e
perizia  secondo gli orari e le modalita' previste dal regolamento di
servizio di cui all'Art. 6, lettera c).
      b) compilano  in  modo chiaro e completo i rapporti di servizio
ed  i  verbali  di  accertamento  da trasmettere con tempestivita' al
responsabile  del  servizio  presso  la  provincia  o  l'ente  parco,
unitamente  a  fogli di raccolta dei dati ambientali della zona nella
quale hanno prestato servizio;
      c) si  qualificano  esibendo  il  distintivo ed il tesserino di
riconoscimento rilasciato dalla provincia competente;
      d) usano  con  la  massima  cura  i  mezzi e le attrezzature in
dotazione di cui hanno diretta responsabilita';
      e) collaborano con tutti gli altri servizi di tutela ambientale
per  l'attivita'  di  prevenzione,  di  controllo,  di  ricerca  e di
accertamento  dei  reati  commessi  contro  il  patrimonio forestale,
marittimo, lacustre e fluviale, nonche' quello faunistico ed ittico.