Art. 8. Sospensione e revoca dal servizio 1. Gli enti locali, gli enti parco e le associazioni di protezione ambientale sono tenuti a segnalare alla provincia competente ogni violazione dei doveri di cui all'Art. 7 riscontrata nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV. 2. La provincia, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, o comunque sulla base di ogni elemento utile di conoscenza, effettuati gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, propone alla giunta regionale di adottare la sospensione della GAV per un periodo massimo di sei mesi. 3. In caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che hanno comportato gia' la sospensione dell'attivita' per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a seguito dell'accertamento di nuove violazioni, sentito l'interessato nonche' l'associazione di protezione ambientale di appartenenza, la provincia propone alla giunta regionale la revoca della nomina. 4. Il provvedimento di revoca e' comunicato alla provincia competente ed all'ente od alla associazione cui appartiene la GAV destinataria del provvedimento.