Art. 8.
                  Sospensione e revoca dal servizio

    1.  Gli  enti  locali,  gli  enti  parco  e  le  associazioni  di
protezione   ambientale   sono  tenuti  a  segnalare  alla  provincia
competente  ogni  violazione dei doveri di cui all'Art. 7 riscontrata
nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV.
    2.  La  provincia,  ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, o
comunque  sulla base di ogni elemento utile di conoscenza, effettuati
gli  opportuni  accertamenti  e  sentito  l'interessato, propone alla
giunta  regionale di adottare la sospensione della GAV per un periodo
massimo di sei mesi.
    3. In caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che hanno
comportato  gia' la sospensione dell'attivita' per almeno due volte e
per  un  periodo  complessivo  pari  ad almeno dodici mesi, a seguito
dell'accertamento  di nuove violazioni, sentito l'interessato nonche'
l'associazione di protezione ambientale di appartenenza, la provincia
propone alla giunta regionale la revoca della nomina.
    4.  Il  provvedimento  di  revoca  e'  comunicato  alla provincia
competente  ed  all'ente  od  alla associazione cui appartiene la GAV
destinataria del provvedimento.