Art. 2. Istituzione dei centri di assistenza e delle case delle donne maltrattate 2. La Regione Campania, nei piani di zona e di concerto con gli enti locali, favorisce la creazione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza per donne maltrattate come luoghi di solidarieta' e di residenza temporanea. 3. Le strutture di cui al comma 1, in collaborazione con i servizi sanitari e sociali operanti sul territorio regionale, offrono gratuitamente alle donne consulenza e immediato accoglimento. 4. L'ammissione alle strutture residenziali e' gratuita per i primi cinque giorni, trascorsi i quali, la permanenza rimane gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche, mentre alle altre e' richiesto un rimborso spese, relazionato al reddito, in misura massima di dieci euro al giorno. La permanenza dei figli e' gratuita. 5. Il numero telefonico e l'indirizzo dei centri sono pubblici; i recapiti delle strutture residenziali sono segreti.