Art. 2.
Istituzione  dei  centri  di  assistenza  e  delle  case  delle donne
                             maltrattate
    2.  La  Regione Campania, nei piani di zona e di concerto con gli
enti  locali, favorisce la creazione dei centri di assistenza e delle
case di accoglienza per donne maltrattate come luoghi di solidarieta'
e di residenza temporanea.
    3.  Le  strutture  di  cui  al  comma 1,  in collaborazione con i
servizi sanitari e sociali operanti sul territorio regionale, offrono
gratuitamente alle donne consulenza e immediato accoglimento.
    4.  L'ammissione  alle  strutture  residenziali e' gratuita per i
primi cinque giorni, trascorsi i quali, la permanenza rimane gratuita
per le donne in disagiate condizioni economiche, mentre alle altre e'
richiesto  un  rimborso  spese,  relazionato  al  reddito,  in misura
massima di dieci euro al giorno. La permanenza dei figli e' gratuita.
    5. Il numero telefonico e l'indirizzo dei centri sono pubblici; i
recapiti delle strutture residenziali sono segreti.