Art. 3. G e s t i o n e 1. La gestione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza delle donne maltrattate e' assicurata dagli enti locali che stipulano convenzioni con gli altri enti locali e loro consorzi e con le associazioni o gli enti che perseguono esclusivamente o in prevalenza le finalita' indicate nella legge, con l'ausilio di personale formato. Una relazione sull'attivita' svolta e' presentata ogni anno agli enti locali e loro consorzi. 2. La Regione individua nell'ambito del patrimonio regionale immobili da destinare a centri di assistenza e a case delle donne maltrattate. 3. La Regione concede ai comuni che ne fanno richiesta contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento dei beni immobiliari confiscati alla camorra da destinare a centri di assistenza e a case delle donne maltrattate.