Art. 3.
                           G e s t i o n e
    1.  La  gestione  dei  centri  di  assistenza  e  delle  case  di
accoglienza  delle  donne maltrattate e' assicurata dagli enti locali
che stipulano convenzioni con gli altri enti locali e loro consorzi e
con  le  associazioni  o  gli enti che perseguono esclusivamente o in
prevalenza  le  finalita'  indicate  nella  legge,  con  l'ausilio di
personale  formato. Una relazione sull'attivita' svolta e' presentata
ogni anno agli enti locali e loro consorzi.
    2.  La  Regione  individua  nell'ambito  del patrimonio regionale
immobili  da  destinare  a  centri di assistenza e a case delle donne
maltrattate.
    3. La Regione concede ai comuni che ne fanno richiesta contributi
per   la   ristrutturazione  e  l'adeguamento  dei  beni  immobiliari
confiscati  alla camorra da destinare a centri di assistenza e a case
delle donne maltrattate.