Art. 4.
                 Fondo regionale di cofinanziamento
    1.  Ai  fini  dell'attuazione  della  presente legge e' istituito
nello  stato  di  previsione della spesa della Regione un fondo nella
unita' previsionale di base del bilancio destinato al cofinanziamento
degli interventi di cui agli articoli 2 e 3.
    2.  Al  fondo  confluiscono i finanziamenti ed i conferimenti dei
beni   e  delle  strutture  assegnati  dalle  disposizioni  normative
statali.
    3.  A  favore degli enti locali e dei loro consorzi che stipulano
le  convenzioni  disciplinate  ai  sensi  dell'Art.  3 e' riservata a
titolo  di  cofinanziamento della Regione una quota pari al venti per
cento  delle  disponibilita'  annuali  del  fondo. I presidenti delle
province  ed  i  sindaci  capofila,  destinatari dei cofinanziamenti,
iscrivono  nei bilanci con distinte specificazioni lo stanziamento di
spesa   per   il   finanziamento   delle  convenzioni  derivanti  dal
trasferimento e quello di cofinanziamento provinciale e comunale.
    4.  A  favore  delle  associazioni  e  degli  enti  di  cui  agli
articoli 2 e 3 che stipulano le convenzioni e' riservata, a titolo di
cofinanziamento  della  Regione,  una  quota  pari al dieci per cento
delle disponibilita' annuali del fondo.