Art. 4. Fondo regionale di cofinanziamento 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e' istituito nello stato di previsione della spesa della Regione un fondo nella unita' previsionale di base del bilancio destinato al cofinanziamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 3. 2. Al fondo confluiscono i finanziamenti ed i conferimenti dei beni e delle strutture assegnati dalle disposizioni normative statali. 3. A favore degli enti locali e dei loro consorzi che stipulano le convenzioni disciplinate ai sensi dell'Art. 3 e' riservata a titolo di cofinanziamento della Regione una quota pari al venti per cento delle disponibilita' annuali del fondo. I presidenti delle province ed i sindaci capofila, destinatari dei cofinanziamenti, iscrivono nei bilanci con distinte specificazioni lo stanziamento di spesa per il finanziamento delle convenzioni derivanti dal trasferimento e quello di cofinanziamento provinciale e comunale. 4. A favore delle associazioni e degli enti di cui agli articoli 2 e 3 che stipulano le convenzioni e' riservata, a titolo di cofinanziamento della Regione, una quota pari al dieci per cento delle disponibilita' annuali del fondo.