Art. 10. Funzioni della Regione, delle province e dei comuni 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1 la Regione: a) elabora le linee programmatiche e i piani di intervento triennali e annuali; b) individua le risorse da destinare ai musei, riconosciuti di interesse regionale, cui sono concessi i contributi, nonche' le modalita' e i tempi di esecuzione degli interventi; c) individua le collezioni, le raccolte ed i musei appartenenti a soggetti diversi dagli enti locali territoriali da riconoscere di interesse regionale con decreto dell'assessore regionale competente; d) approva le direttive per il funzionamento dei musei; e) rileva le condizioni attuali di ogni museo e raccolta, indica gli adempimenti necessari per conseguire i livelli minimi quantitativi e qualitativi delle dotazioni e delle prestazioni stabiliti per ogni museo o sistema; registra gli ulteriori livelli eventualmente su scala provinciale, intercomunale e comunale; f) promuove iniziative di carattere culturale, scientifico, didattico, promozionale da realizzare per ampi comparti territoriali e con il coinvolgimento di piu' musei e realizza progetti ed iniziative anche in g) collaborazione con musei e istituti operanti in ambito regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai paesi europei; h) detta direttive, d'intesa con gli organi statali competenti, per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale in caso di calamita' naturale; i) promuove d'intesa con le province la costituzione di sistemi museali territoriali; j) promuove i progetti di inventariazione e catalogazione nel rispetto delle metodologie definite con accordi tra il ministero per i beni e le attivita' culturali e le regioni in conformita' alla lettera e), comma 4, Art. 149 del decreto legislativo n. 112/1998; k) definisce i profili professionali, in armonia con gli standard nazionali ed europei, degli operatori culturali dei musei ed emana atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o ai soggetti titolari della gestione dei musei; l) istituisce musei regionali, come istituzioni di salvaguardia, di promozione e di valorizzazione dei beni culturali regionali; m) incrementa il patrimonio pubblico di beni culturali sia con l'acquisto diretto, sia con l'esercizio del diritto di prelazione o di esproprio con le modalita' previste dagli articoli 60, 61, 62 e 95 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sia con il sostegno agli enti locali nell'esercizio delle stesse funzioni. 2. Per i fini di cui all'Art. 1 le province: a) promuovono la conoscenza e la valorizzazione dei musei presenti sul proprio territorio, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche e universitarie, delle istituzioni culturali, delle associazioni e delle aziende di promozione turistica. b) favoriscono il coordinamento e il potenziamento delle attivita' dei musei presenti sul proprio territorio; c) promuovono d'intesa con la Regione la costituzione di sistemi museali territoriali e tematici; d) svolgono, se titolari di musei, ai fini della loro gestione, funzioni analoghe a quelle disciplinate per i comuni. 3. I comuni provvedono, in forma diretta o associata: a) all'istituzione, alla gestione, allo sviluppo ed al coordinamento dei musei e delle raccolte di cui sono titolari nonche' all'approvazione dei regolamenti e delle carte dei servizi ed alla promozione dell'autonomia gestionale; b) all'apertura al pubblico dei musei, adottando orari e modalita' che ne favoriscano la piu' ampia fruizione da parte della collettivita'; c) all'efficienza delle strutture e all'idoneita' dei servizi per la conservazione, la tutela e la sicurezza dei beni e delle persone; d) alle misure necessarie alla realizzazione dei compiti fondamentali dei musei; e) alla collaborazione con le istituzioni e le associazioni finalizzate allo sviluppo della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. 4. Nell'ambito delle rispettive funzioni, la Regione e gli enti locali territoriali, singolarmente o in concorso tra di loro, possono stipulare convenzioni con gli altri soggetti, pubblici o privati, al fine di favorire il raccordo tra i musei e l'integrazione delle raccolte esistenti sul territorio, in funzione della loro valorizzazione, dell'ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi e delle attivita' e della loro piu' ampia fruizione. Le convenzioni devono indicare gli impegni e gli oneri, anche in caso di risoluzione, a carico delle parti contraenti.