Art. 10.
         Funzioni della Regione, delle province e dei comuni

    1. Per le finalita' di cui all'Art. 1 la Regione:
      a) elabora  le  linee  programmatiche  e  i piani di intervento
triennali e annuali;
      b) individua  le risorse da destinare ai musei, riconosciuti di
interesse  regionale,  cui  sono  concessi  i  contributi, nonche' le
modalita' e i tempi di esecuzione degli interventi;
      c) individua le collezioni, le raccolte ed i musei appartenenti
a  soggetti  diversi dagli enti locali territoriali da riconoscere di
interesse regionale con decreto dell'assessore regionale competente;
      d) approva le direttive per il funzionamento dei musei;
      e) rileva  le  condizioni  attuali  di  ogni  museo e raccolta,
indica  gli  adempimenti  necessari  per  conseguire i livelli minimi
quantitativi  e  qualitativi  delle  dotazioni  e  delle  prestazioni
stabiliti  per  ogni  museo o sistema; registra gli ulteriori livelli
eventualmente su scala provinciale, intercomunale e comunale;
      f) promuove  iniziative  di  carattere  culturale, scientifico,
didattico,  promozionale da realizzare per ampi comparti territoriali
e  con  il  coinvolgimento  di  piu'  musei  e  realizza  progetti ed
iniziative anche in
      g) collaborazione  con  musei  e  istituti  operanti  in ambito
regionale,  nazionale  ed internazionale, con particolare riferimento
ai paesi europei;
      h) detta direttive, d'intesa con gli organi statali competenti,
per  la  salvaguardia del patrimonio artistico e culturale in caso di
calamita' naturale;
      i) promuove d'intesa con le province la costituzione di sistemi
museali territoriali;
      j) promuove  i  progetti di inventariazione e catalogazione nel
rispetto  delle metodologie definite con accordi tra il ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali e le regioni in conformita' alla
lettera e), comma 4, Art. 149 del decreto legislativo n. 112/1998;
      k) definisce  i  profili  professionali,  in  armonia  con  gli
standard nazionali ed europei, degli operatori culturali dei musei ed
emana atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o ai soggetti
titolari della gestione dei musei;
      l) istituisce    musei    regionali,    come   istituzioni   di
salvaguardia,  di  promozione  e di valorizzazione dei beni culturali
regionali;
      m) incrementa  il patrimonio pubblico di beni culturali sia con
l'acquisto  diretto,  sia con l'esercizio del diritto di prelazione o
di esproprio con le modalita' previste dagli articoli 60, 61, 62 e 95
del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sia con il sostegno
agli enti locali nell'esercizio delle stesse funzioni.
    2. Per i fini di cui all'Art. 1 le province:
      a) promuovono  la  conoscenza  e  la  valorizzazione  dei musei
presenti   sul   proprio  territorio,  con  la  collaborazione  delle
istituzioni scolastiche e universitarie, delle istituzioni culturali,
delle associazioni e delle aziende di promozione turistica.
      b) favoriscono   il  coordinamento  e  il  potenziamento  delle
attivita' dei musei presenti sul proprio territorio;
      c) promuovono  d'intesa  con  la  Regione  la  costituzione  di
sistemi museali territoriali e tematici;
      d) svolgono, se titolari di musei, ai fini della loro gestione,
funzioni analoghe a quelle disciplinate per i comuni.
    3. I comuni provvedono, in forma diretta o associata:
      a) all'istituzione,   alla   gestione,   allo  sviluppo  ed  al
coordinamento dei musei e delle raccolte di cui sono titolari nonche'
all'approvazione  dei  regolamenti  e delle carte dei servizi ed alla
promozione dell'autonomia gestionale;
      b) all'apertura  al  pubblico  dei  musei,  adottando  orari  e
modalita'  che  ne favoriscano la piu' ampia fruizione da parte della
collettivita';
      c) all'efficienza  delle  strutture e all'idoneita' dei servizi
per  la  conservazione,  la  tutela  e  la sicurezza dei beni e delle
persone;
      d) alle   misure  necessarie  alla  realizzazione  dei  compiti
fondamentali dei musei;
      e) alla  collaborazione  con  le  istituzioni e le associazioni
finalizzate allo sviluppo della conoscenza e della valorizzazione dei
beni culturali e ambientali.
    4.  Nell'ambito  delle rispettive funzioni, la Regione e gli enti
locali territoriali, singolarmente o in concorso tra di loro, possono
stipulare  convenzioni con gli altri soggetti, pubblici o privati, al
fine  di  favorire  il  raccordo  tra  i musei e l'integrazione delle
raccolte   esistenti   sul   territorio,   in   funzione  della  loro
valorizzazione, dell'ampliamento e del coordinamento delle strutture,
dei  servizi  e delle attivita' e della loro piu' ampia fruizione. Le
convenzioni devono indicare gli impegni e gli oneri, anche in caso di
risoluzione, a carico delle parti contraenti.