Art. 11. Piano triennale 1. Il Piano triennale e' lo strumento di programmazione pluriennale. 2. La giunta regionale approva la proposta di piano triennale formulata dall'assessore competente entro e non oltre il termine del 30 ottobre antecedente il primo annodi ogni triennio, e lo invia alla commissione consiliare competente che esprime entro trenta giorni il suo parere. Decorso il termine il parere si intende acquisito favorevolmente. 3. Il piano triennale: a) prevede gli interventi di salvaguardia che rivestono particolare urgenza al fine di arrestare i processi di degrado e la dispersione del patrimonio culturale d'intesa con le competenti Soprintendenze territoriali ove previsto; b) programma gli interventi per la manutenzione e il restauro dei beni culturali dei musei e delle raccolte di enti locali o di interesse locale; c) programma le attivita' editoriali concernenti i cataloghi scientifici delle raccolte museali e altre pubblicazioni comunque inerenti il patrimonio culturale campano; d) programma le iniziative per l'incremento delle raccolte; e) programma gli interventi di adeguamento, consolidamento e manutenzione degli immobili adibiti a sede dei musei di ente locale; f) determina gli standard funzionali dei singoli istituti e servizi museali anche con riguardo all'entita' ed ai profili professionali del personale; g) individua le iniziative e gli strumenti per la qualificazione e la formazione del personale addetto; h) programma le iniziative e gli interventi a cura del settore musei e biblioteche.