Art. 11.
                           Piano triennale

    1.   Il   Piano  triennale  e'  lo  strumento  di  programmazione
pluriennale.
    2.  La  giunta  regionale  approva la proposta di piano triennale
formulata  dall'assessore competente entro e non oltre il termine del
30 ottobre antecedente il primo annodi ogni triennio, e lo invia alla
commissione  consiliare competente che esprime entro trenta giorni il
suo  parere.  Decorso  il  termine  il  parere  si  intende acquisito
favorevolmente.
    3. Il piano triennale:
      a) prevede   gli   interventi  di  salvaguardia  che  rivestono
particolare  urgenza  al fine di arrestare i processi di degrado e la
dispersione  del  patrimonio  culturale  d'intesa  con  le competenti
Soprintendenze territoriali ove previsto;
      b) programma  gli  interventi per la manutenzione e il restauro
dei  beni  culturali  dei  musei e delle raccolte di enti locali o di
interesse locale;
      c) programma  le  attivita'  editoriali concernenti i cataloghi
scientifici  delle  raccolte  museali  e altre pubblicazioni comunque
inerenti il patrimonio culturale campano;
      d) programma le iniziative per l'incremento delle raccolte;
      e) programma  gli  interventi  di adeguamento, consolidamento e
manutenzione degli immobili adibiti a sede dei musei di ente locale;
      f) determina  gli  standard  funzionali  dei singoli istituti e
servizi   museali  anche  con  riguardo  all'entita'  ed  ai  profili
professionali del personale;
      g) individua   le   iniziative   e   gli   strumenti   per   la
qualificazione e la formazione del personale addetto;
      h) programma  le iniziative e gli interventi a cura del settore
musei e biblioteche.