Art. 12.
                            Piano annuale

    1. Il programma annuale di attuazione costituisce lo strumento:
      a) di realizzazione del piano triennale;
      b) di  monitoraggio e verifica dell'efficacia e dell'efficienza
degli interventi pregressi;
      c) di riparto delle risorse finanziarie.
    2.  Il programma annuale di attuazione e' costituito da progetti,
predisposti dagli enti locali e dal settore competente, nonche' dagli
altri   soggetti   titolari  di  istituti  museali,  riconosciuti  di
interesse  regionale,  con  la richiesta di contributi regionali, che
dalla  Regione  sono  valutati  coerenti  con  gli  obiettivi  di cui
all'Art. 1;
    3.  I  progetti, firmati dal direttore del museo o da esterni con
adeguata   qualificazione   comprovata   da   dettagliato  curriculum
professionale,  con  le relative istanze di contributo sono trasmessi
entro   il   31 gennaio   alla   giunta   regionale,  al  fine  della
predisposizione del piano annuale degli interventi.