Art. 12. Piano annuale 1. Il programma annuale di attuazione costituisce lo strumento: a) di realizzazione del piano triennale; b) di monitoraggio e verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi pregressi; c) di riparto delle risorse finanziarie. 2. Il programma annuale di attuazione e' costituito da progetti, predisposti dagli enti locali e dal settore competente, nonche' dagli altri soggetti titolari di istituti museali, riconosciuti di interesse regionale, con la richiesta di contributi regionali, che dalla Regione sono valutati coerenti con gli obiettivi di cui all'Art. 1; 3. I progetti, firmati dal direttore del museo o da esterni con adeguata qualificazione comprovata da dettagliato curriculum professionale, con le relative istanze di contributo sono trasmessi entro il 31 gennaio alla giunta regionale, al fine della predisposizione del piano annuale degli interventi.