Art. 13.
                       Interventi e contributi

    1.  In attuazione del piano triennale i piani annuali prevedono e
determinano  gli  interventi  ed  i relativi contributi. I contributi
sono concessi per le seguenti finalita':
      a) istituzione di musei di enti locali;
      b) adeguamento,  consolidamento  e  manutenzione degli immobili
adibiti a sede dei musei di ente locale;
      c) allestimenti  e  strumentazione per i musei di enti locali e
di interesse locale;
      d) censimento,  inventariazione,  catalogazione, manutenzione e
restauro  di  beni  culturali costituenti le raccolte dei musei degli
enti locali e di interesse locale;
      e) edizione dei cataloghi scientifici delle raccolte e di altre
pubblicazioni inerenti il patrimonio culturale dei musei;
      f) acquisizione  di beni culturali per incrementare le raccolte
dei musei di enti locali e di interesse regionale;
      g) attivita' straordinarie di istituti e servizi culturali;
      h) interventi  a  sostegno  della costituzione, funzionamento e
sviluppo di sistemi museali;
      i) iniziative dirette della Regione;
      j) progetti  di  formazione  e  aggiornamento del personale dei
musei ai sensi della lettera j), comma 1 dell'Art. 10.
    2.  I  contributi  non  possono  essere  utilizzati per finalita'
diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.