Art. 13. Interventi e contributi 1. In attuazione del piano triennale i piani annuali prevedono e determinano gli interventi ed i relativi contributi. I contributi sono concessi per le seguenti finalita': a) istituzione di musei di enti locali; b) adeguamento, consolidamento e manutenzione degli immobili adibiti a sede dei musei di ente locale; c) allestimenti e strumentazione per i musei di enti locali e di interesse locale; d) censimento, inventariazione, catalogazione, manutenzione e restauro di beni culturali costituenti le raccolte dei musei degli enti locali e di interesse locale; e) edizione dei cataloghi scientifici delle raccolte e di altre pubblicazioni inerenti il patrimonio culturale dei musei; f) acquisizione di beni culturali per incrementare le raccolte dei musei di enti locali e di interesse regionale; g) attivita' straordinarie di istituti e servizi culturali; h) interventi a sostegno della costituzione, funzionamento e sviluppo di sistemi museali; i) iniziative dirette della Regione; j) progetti di formazione e aggiornamento del personale dei musei ai sensi della lettera j), comma 1 dell'Art. 10. 2. I contributi non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.