Art. 14.
                          C o n t r o l l o

    1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge:
      a) per  le  spese  correnti  devono trasmettere all'assessorato
regionale competente, entro il 30 ottobre del secondo anno successivo
a  quello dell'assegnazione del contributo, una dettagliata relazione
sulle   attivita'  svolte  e  il  rendiconto  con  la  documentazione
contabile delle spese sostenute;
      b) per    le   spese   di   investimento   devono   trasmettere
all'assessorato  regionale competente, entro il 30 novembre del terzo
anno   successivo   all'esercizio  finanziario  di  assegnazione  dei
contributi,  una  dettagliata relazione sugli interventi realizzati e
il rendiconto con la documentazione contabile delle spese sostenute.
    2.  Le  funzioni  di  vigilanza,  accertamento  e  controllo sono
esercitate  dagli  uffici  del  settore  musei e biblioteche ai quali
compete  vigilare  sulla  regolare  esecuzione  degli  interventi  in
conformita' con il piano triennale e i programmi annuali.
    3.  L'inadempienza  di  quanto  previsto  nel comma 1 comporta la
decadenza  dal  diritto  al contributo, che e' notificata con decreto
del   dirigente   del   settore   musei  e  biblioteche.  All'ente  o
all'istituzione  museale  per  il quale e' intervenuta tale decadenza
non  potranno  essere  concessi  altri contributi regionali nell'anno
successivo alla data del provvedimento.
    4. Se un museo, riconosciuto di interesse regionale chiude in via
definitiva,  tutte  le attrezzature e i beni acquisiti con contributi
regionali   sono,   con   decreto  dell'assessore  ai  musei  e  alle
biblioteche,  trasferiti e assegnati per l'esposizione al piu' vicino
museo di ente locale.
    5.  I  contributi  revocati in applicazione della disposizione di
cui  al  comma 3  sono  riassegnati  ai musei per i quali ricorrono i
requisiti previsti dalla presente legge.