Art. 14. C o n t r o l l o 1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge: a) per le spese correnti devono trasmettere all'assessorato regionale competente, entro il 30 ottobre del secondo anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo, una dettagliata relazione sulle attivita' svolte e il rendiconto con la documentazione contabile delle spese sostenute; b) per le spese di investimento devono trasmettere all'assessorato regionale competente, entro il 30 novembre del terzo anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione dei contributi, una dettagliata relazione sugli interventi realizzati e il rendiconto con la documentazione contabile delle spese sostenute. 2. Le funzioni di vigilanza, accertamento e controllo sono esercitate dagli uffici del settore musei e biblioteche ai quali compete vigilare sulla regolare esecuzione degli interventi in conformita' con il piano triennale e i programmi annuali. 3. L'inadempienza di quanto previsto nel comma 1 comporta la decadenza dal diritto al contributo, che e' notificata con decreto del dirigente del settore musei e biblioteche. All'ente o all'istituzione museale per il quale e' intervenuta tale decadenza non potranno essere concessi altri contributi regionali nell'anno successivo alla data del provvedimento. 4. Se un museo, riconosciuto di interesse regionale chiude in via definitiva, tutte le attrezzature e i beni acquisiti con contributi regionali sono, con decreto dell'assessore ai musei e alle biblioteche, trasferiti e assegnati per l'esposizione al piu' vicino museo di ente locale. 5. I contributi revocati in applicazione della disposizione di cui al comma 3 sono riassegnati ai musei per i quali ricorrono i requisiti previsti dalla presente legge.